CCL per la posa di ponteggi
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.04.2017
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.06.2017 - 31.03.2019
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionalePosa di ponteggiResponsabile del CCLFrançois ClémentNumero di occupati assoggettati2'837 (2016), 2'490 (2015), 1'150 (2009), 1'300 (2005)Numero di aziende assoggettate283 (2015)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoE valido per tutta la Svizzera. Articolo 1Campo d'applicazione aziendaleIl CCL è valido per tutte le imprese e per tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi di tutta la Svizzera. Nel suddetto raggio di applicazione rientrano anche le imprese che per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events») offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili. Il presente CCL è valido anche per le imprese estere addette alla posa di ponteggi che eseguono lavori in Svizzera, nonché per le ditte di lavoro temporaneo e subappaltanti che occupano lavoratori attivi in questo settore. Articolo 1Campo d'applicazione personaleIl CCL è valido per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, nonché gli apprendisti delle imprese assoggettate. Articolo 1Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Articolo 2: Obbligatorietà generaleCampo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro (imprese e i reparti di imprese) attivi nella posa di ponteggi, nonché ai datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events»). Sono altresì assoggettati i datori di lavoro attivi nel montaggio di reti di sicurezza. Articolo 2: Obbligatorietà generaleCampo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori e gli apprendisti delle imprese di cui nel capoverso 2. Ne sono esclusi il personale amministrativo e il personale che esercita una funzione dirigente superiore. Articolo 2: Obbligatorietà generaleDurata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaIl termine di disdetta della CCL posa di ponteggi è di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto rimane in vigore per un altro anno. Articolo 26InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione professionale pariteticaposa di ponteggi c/o Sezione Unia di Solothurn Dornacherhof 11 4501 Solothurn Unia: Bruno Tanner 031 350 22 72 bruno.tanner@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiDal 1° aprile 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.6.2017):
Classe salariale | Salario mensile |
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Q | CHF 5'296.-- | A | CHF 5'082.-- | B1 | CHF 4'770.-- | B2 | CHF 4'414.-- | C | CHF 4'193.-- | Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario Apprendisti (salari di riferimento):
Anno d'apprendistato | Salario orario |
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nel 1° anno di tirocinio | da CHF 865.- a 1'045.-- | nel 2° anno di tirocinio | da CHF 1'065.- a 1'525.-- | nel 3° anno di tirocinio | da CHF 1'475.- a 1'880.-- | Articolo 13; accordo aggiuntivo 2017Categorie salarialiClassi salariali | Requisiti |
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Q Capo montatore di ponteggi | capo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale federale o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE o impiegato dal datore di lavoro come tale | A Caposquadra di ponteggi | - caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons | | - o una formazione equivalente in un paese dell’UE | | - oppure montatore di ponteggi con esperienza professionale corrispondente, impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra | | - nonché montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra | B1 Montatore di ponteggi | - montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC) | | - o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE | | - oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 | B2 Montatore di ponteggi | - montatore di ponteggi con Certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi | | - o formazione equivalente conclusa in un paese dell’UE | | - montatore di ponteggi che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C nella classe salariale B2. | C Collaboratore nella posa di ponteggi | Lavoratore senza conoscenze professionali specifiche in qualità di montare di ponteggi | Articolo 13Aumento salarialeDal 1° aprile 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1.6.2017): Adeguamenti salariali: I salariali effetivi registrano un aumento medio di CHF 23.-- al mese (CHF -.13/h). La ripartizione individuale è affidata al datore di lavoro. I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere da 1° aprile 2017, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13, capoverso 2, del contratto colletivo di lavoro. Per informazione: Trattative annuali (1° trimestre) tra le parti contraenti.
Articolo 13; accordo aggiuntivo 2017Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioI lavoratori ricevono la tredicesima mensilità. Articolo 13.9Assegni per i figliEventuali assegni familiari che il datore di lavoro deve versare, verranno corrisposti in virtù delle prescrizioni legali cantonali.
Articolo 15.3Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariIl lavoro straordinario ordinato dal datore di lavoro è retribuito con il salario base più un supplemento del 25%. Datore di lavoro e lavoratore possono concordare per scritto che la compensazione intervenga al più tardi nei primi tre mesi dell’anno successivo, sotto forma di supplemento in tempo del 12,5%. Articolo 14.2Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleTipo di lavoro | Supplemento |
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Lavoro domenicale (da sabato ore 17h00 a lunedì ore 05h00 in estate e 06h00 in inverno), lavoro festivo | 50% | Lavoro notturno (ore 20h00 - 06h00) | 50% | Nel ramo «events» vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, ma non per il lavoro straordinario. Articoli 14.3-5Lavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso speseTipo di spese | Indennità |
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Indennità per il vitto per tutti i lavoratori (1) | CHF 16.-- il giorno | Utilizzo dell’autovettura privata | CHF --.60/km | Utilizzo della motocicletta | CHF --.45/km | Utilizzo del ciclomotore | CHF --.30/km | (1) Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo. In caso di giornata lavorativa superiore a ore 5 ½, l’indennità è dovuta in modo imperativo (LL). Il lavoratore ha diritto ad un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo (indennità d'intemperie). Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione. Articoli 15 e 16Altri supplementiIndennità d'intemperie (per le ore di lavoro perse a causa del maltempo): 80% del salario base Articolo 16Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoro2'190 ore l’anno, 42 ore la settimana, tempo di viaggio compreso (trasporto dal posto di raccolta/deposito al cantiere e viceversa), durata massima del lavoro: 48 ore la settimana Articolo 8VacanzeCategoria d'età | Lavoratore a salario mensile | Lavoratore a salario orario |
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Fino al 20° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | supplemento salariale del 13% | Dal 20° anno compiuto fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) | supplemento salariale del 10.6% | Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | supplemento salariale del 13% | Gli apprendisti sono equiparati agli altri lavoratori. Articolo 9Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio del lavoratore | 1 giorno | Nascita di un figlio | 2 giorni | Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figli) | 3 giorni | Decesso di fratelli, genitori o suoceri | 3 giorni | Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno | Articolo 11Giorni festivi retribuitiDiritto ad un’indennità per la perdita di salario pari a 8 giorni festivi l’anno. Indennità forfetaria: in sostituzione del pagamento dei giorni festivi , i datori di lavoro hanno la possibilità di corrispondere un indennizzo forfetario del 3 %. Articolo 10Congedo di formazioneConformemente al Regolamento GEBAFONDS
Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: - Prestazione: 80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi - Giorni di attesa: 1 giorno - Premi: 50% del premio a carico del lavoratore Infortunio: - Principio: Assicurazione contro gli infortuni presso la SUVA. - Prestazione: 80% del guadagno assicurato, pagamento dei 3 giorni di carenza a carico del datore di lavoro - Premi: assicurazione contro gli infortuni non professionali: i premi sono a carico del lavoratore. Articoli 17 e 18Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo di maternità: 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto. Congedo paternità: 2 giorni Articolo 11; Articolo 5.3 dell’Appendice 4Servizio militare / civile / di protezione civileNelle prime 4 settimane:
Chi | Indennità |
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Per tutti | 100% del salario | Dalla 5° alla 21° settimana, per tutta la scuola reclute e i militari in ferma continuata:
Chi | Indennità |
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Celibi | 50% del salario | Coniugati o celibi con persone a carico | 80% del salario | Articolo 12Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoCfr. CCL PEAN Posa di ponteggi, art. 3 e 5 (valevole fino al 31.12.2013): Finanziamento: contributo dei lavoratori è pari all’1 % del salario salario soggetto all’obbligo contributivo AVS e dei datori di lavoro (2009: 1%, 2010: 2%, 2011: 3% e 2012: 4%) Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento. Prestazioni: La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se ha compiuto il 58° anno d’età, non ha ancora raggiunto l’ordinaria età di pensionamento AVS e cessa in tutto o in parte l’attività lucrativa nella posa di ponteggi) Le prestazioni comprendono al massimo il prelievo dell’intero avere di vecchiaia individuale della persona assicurata. Altre prestazioni: prestazioni ai superstiti, uscita o promozione della proprietà d’abitazioni.ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoChi | Montante |
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Lavoratori | CHF 25.-- il mese + contributo per i costi di applicazione di CHF 5.-- il mese | Apprendisti | CHF 10.-- il mese | Datore di lavoro | CHF 300.-- (contributo di base annuo) + contributo per i costi di applicazione di CHF 5.-- il mese per ogni lavoratore | Articolo 2Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteI costi della dotazione iniziale del casco, delle scarpe di sicurezza e dei guanti nonché la loro sostituzione in caso di usura (su esibizione dell’equipaggiamento usurato) sono a carico del datore di lavoro. Le parti contraenti insediano una Commissione paritetica CFSL che si occupa della materia e raccomanda o impone appropriate misure per la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. La commissione garantisce in particolare l’attuazione permanente e lo sviluppo continuo del «Concetto settoriale relativo alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute per il settore svizzero della posa dei ponteggi». In conformità alla dichiarazione di obbligatorietà generale DOG, il concetto settoriale è vincolante per tutte le imprese che sottostanno al CCL. Articolo 21Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàAssoggettamento al CCL: Gli apprendisti sono assoggettati alle disposizioni del CCL.
Vacanze: Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane (= 30 giornate lavorative) Apprendisti (salari di riferimento):
Anno d'apprendistato | Salario orario |
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nel 1° anno di tirocinio | da CHF 865.- a 1'045.-- | nel 2° anno di tirocinio | da CHF 1'065.- a 1'525.-- | nel 3° anno di tirocinio | da CHF 1'475.- a 1'880.-- |
Articoli 1, 9 et 13; 329e CODisdettaTermine di preavvisoAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Al termine del periodo di prova (2 mesi, con possibilità di proroga di massimo un mese) | 5 giorni di lavoro | Nel 1° anno di servizio | 1 mese | Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi | Dal 10° anno di servizio | 3 mesi | Articoli 5 e 6Protezione contro il licenziamentoArticolo 7Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Sindacato SYNARappresentanza dei datori di lavoroSISP Società degli imprenditori svizzeri dei ponteggiOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneCommissione professionale paritetica: - Compiti: vegliare sull’applicazione delle disposizioni contrattuali (fra l'altro controlli sui salari e sulle opere, concilia le divergenze) Articolo 25FondoGEBAFONDSPartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneTra le parti contraenti e in azienda:
Livello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Commissione professionale paritetica | 2° livello
| Tribunale arbitrale
| Articoli 4 e 25Obbligo della pacePer tutta la durata del contratto (…) i datori di lavoro e i lavoratori che sottostanno al CCL sono tenuti ad osservare la pace assoluta del lavoro. Articolo 3CauzioneAi fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e dei diritti contrattuali della Commissione professionale paritetica (CPP), dopo l’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, ogni datore di lavoro deposita una cauzione di CHF 10'000.-- presso la CPP. Articolo 2.2; Appendice 1
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Commissione professionale paritetica per la posa ponteggi (CPP)» CCL per la posa di ponteggi 2012 (631 KB, PDF)» Accordo aggiuntivo 2016 posa di ponteggi (12 KB, PDF)» Accordo aggiuntivo 2017 posa di ponteggi (12 KB, PDF)» Foglio informativo Ore straordinarie per personale a prestito (102 KB, PDF)
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