CCL industria del legno Svizzera
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Contratto collettivo di lavoro : dal 01.12.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: (nessun dato)
Criterio di selezione
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Condizioni di lavoro
Contributi | Fondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento | |
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleIndustria del legnoResponsabile del CCLBruna CampanelloNumero di occupati assoggettati2'650 (2020)Numero di aziende assoggettate390 (2020)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoIl presente contratto collettivo di lavoro è valido in tutta la Svizzera. Articolo 1.1Campo d'applicazione aziendaleEsso trova applicazione per i rapporti di lavoro che intercorrono tra i titolari di segherie, lavora-zione di piallatura, impianti d’impregnatura, aziende di impiallacciatura, fabbriche di legno com-pensato, lavorazione di tavole in legno massiccio, paniforte, novopan, casse, palette, ceste, re-cinzioni, steccati e lana di legno Articolo 1.2Campo d'applicazione personaleEsso trova applicazione per affiliati all’associazione dei datori di lavoro contraente e i loro la-voratori qualificati, semiqualificati e senza qualifica appartenenti alle associazioni dei lavoratori contraenti. Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale. Articolo 1Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaSe il contratto non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, la sua validità viene prolungata di un ulteriore anno. Articolo 33.2InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaUnia: Bruna Campanello 044 295 16 37 bruna.campanello@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi dal 1° aprile 2020 (per il prestito di personale vale dal 8° maggio 2020): Categoria | all'ora | al mese |
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Professionisti e personale qualificato | CHF 26.73 | CHF 4'945.-- | Personale semiqualificato | CHF 23.93 | CHF 4'427.-- | Personale senza qualifica | CHF 21.44 | CHF 3'967.-- | Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale: Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo | al mese |
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1° anno di servizio | 88% | CHF 4'352.-- | 2° anno di servizio | 92% | CHF 4'549.-- | 3° anno di servizio | 96% | CHF 4'747.-- | 4° anno di servizio | 100% | CHF 4'945.-- | Salari iniziali CFP | Professionisti CFP (90% dello stipendio dei Professionisti CFP) |
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1° anno di servizio | CHF 3'917.-- | 2° anno di servizio | CHF 4'094.-- | 3° anno di servizio | CHF 4'272.-- | 4° anno di servizio | CHF 4'451.-- | Salari minimi dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021): Categoria | all'ora | al mese |
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Professionisti e personale qualificato | CHF 26.89 | CHF 4'975.-- | Personale semiqualificato | CHF 24.07 | CHF 4'454.-- | Personale senza qualifica | CHF 21.57 | CHF 3'991.-- | Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale: Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo di un professionista | al mese |
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1° anno di servizio | 88% | CHF 4'378.-- | 2° anno di servizio | 92% | CHF 4'577.-- | 3° anno di servizior | 96% | CHF 4'776.-- | 4° anno di servizio | 100% | CHF 4'975.-- | Salari iniziali CFP | al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti CFP) |
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1° anno di servizio | CHF 3'940.-- | 2° anno di servizio | CHF 4'119.-- | 3° anno di servizio | CHF 4'298.-- | 4° anno di servizio | CHF 4'477.-- | Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Accordo aggiuntivo 2020 – 2021Categorie salarialiProfessionisti, personale qualificato: sono considerati tali tutti i lavoratori assoggettati al CCL con un apprendistato professionale concluso (AFC e CFP) nei settori di lavorazione del legno, silvicoltura, edilizia o installazioni e finiture (edilizia secondaria) Sono considerati lavoratori semiqualificati coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista. Sono considerati lavoratori senza qualifica colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. Articoli 9.2 e 9.3Aumento salarialeAdeguamento salariale generale 2020 A partire dal 1° aprile 2020 (per il prestito di personale vale dal 8° maggio 2020) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi. Categoria | all'ora | al mese |
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Professionisti e personale qualificato | CHF 0.16 | CHF 30.-- | Personale semiqualificato | CHF 0.14 | CHF 27.-- | Personale senza qualifica | CHF 0.13 | CHF 24.-- |
Si possono prendere in considerazione gli aumenti salariali individuali accordati tra aprile 2017 e marzo 2020 (spiegazione: se è già stato accordato un aumento salariale individuale inferiore all’1.2%, è dovuta solo ancora la differenza, se è già stato accordato un aumento salariale superiore all’1.2%, non è necessario alcun adeguamento). Adeguamento salariale generale 2021 A partire dal 1° gennaio 2021 (per il prestito di personale vale dal 1° gennaio 2021) tutti i lavoratori hanno diritto a un adeguamento generale del salrio in misura pari allo 0.6% dei salari minimi. Categoria | all'ora | al mese |
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Professionisti e personale qualificato | CHF 0.16 | CHF 30.-- | Personale semiqualificato | CHF 0.14 | CHF 27.-- | Personale senza qualifica | CHF 0.13 | CHF 24.-- |
Si possono prendere in considerazione gli aumenti salariali individuali accordati tra aprile 2017 e marzo 2020 (spiegazione: se è già stato accordato un aumento salariale individuale inferiore all’1.2%, è dovuta solo ancora la differenza, se è già stato accordato un aumento salariale superiore all’1.2%, non è necessario alcun adeguamento). Accordo aggiuntivo 2020 – 2021Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioIl datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, nel mese di dicembre, una dredicesima mensilità completa. Articolo 10Assegni per i figliIl diritto agli assegni per i figli è regolato in base alle legislazioni cantonali. Articolo 11Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariCon il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può far compensare il lavoro straordinario, entre 14 settimane, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario non viene compensato mediante congedo: supplemento del 25% Articolo 5Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleSorta di lavoro | Supplementi |
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Lavoro notturno (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile) | 25% | Lavoro domenicale | 50% | Articolo 6Lavoro a turni / servizio di picchettoSorta di lavoro | Supplementi |
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Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora | Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora | Articolo 7Rimborso speseNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleOrario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroNormale orario di lavoro settimanale: 42.5 ore Articolo 4VacanzeCategoria d'età | Vacanze |
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Per tutti | 20 giorni | Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni | Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età | 25 giorni | Articolo 17Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio proprio | 2 giorni | Nascita di un figlio proprio | 3 giorni | Decesso del coniuge, di figlio o di genitori | 3 giorni | Decesso di suoceri, fratelli o sorelle | 2 giorni | Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) | 1 giorno | Trasloco per lavoratori che non sono licenziati | 1 giorno | Articolo 16Giorni festivi retribuitiIl lavoratore ha diritto ad un compenso per nove giorni festivi ufficiali all’annon che cadono in un giorno lavorativo (compresa il giorno festivo federale del 1°agosto). Articolo 18Congedo di formazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleIndennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: 80% del salario lordo, 720 giorni entro 900 giorni consecutivi, 2 giorni di attesa Infortunio: In caso d’infortunio il datore di lavoro non deve versare nessuna prestazione nella misura in cui le prestazioni della INSAI coprano l’80% del salario perso. Se le prestationi assicurative sono inferiori il datore di lavoro deve provvedere alla copertura della differenza tra queste e l’80% del salario perso. Il datore di lavoro paga i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali mentre il lavoratore paga quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Articoli 13 e 14Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo paternità: 3 giorni Articolo 16Servizio militare / civile / di protezione civileSalario in caso di servizio militare | Celibi senza persone a carico | Celibi con persone a carico e sposati |
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Giornata de orientamento, giornate di reclutamento | 50% | 80% | Durante la scuola reclute come recluta | 50% | 80% | Durante le scuole per quadri e il pagamento dei gradi | 50% | 80% | Durante altri servizi militari, civil o di protezione civile | 80% | 100% | Articolo 15Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleProtezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleApprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàAssoggettamento al CCL: Il CCl non è applicabile agli apprendisti. Raccomandazione salariale per gli apprendisti Industria del legno Svizzera (dal 1.1.2004): - 1° anno di tirocinio: CHF 700.-- al mese - 2° anno di tirocinio: CHF 950.-- al mese - 3° anno di tirocinio: CHF 1'300.-- al mese Vacanze: 25 giorni fino al compimento del 20° anno di età. Articoli 1 e 17; raccomandazioni Industria del legno SvizzeraDisdettaTermine di preavvisoAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Periodo di prova (1 mese) | 7 giorni | Nel 1° anno di servizio | 1 mese | Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi | Dal 10° anno di servizio | 3 mesi | Articolo 19Protezione contro il licenziamentoDopo la fine del periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: - In caso di servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, di servizio militare femminile o di servizio per la Croce Rossa, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle otto settimane precedenti o susseguenti - In caso di impedimento totale o parziale al lavoro non imputabile al lavoratore, e preci samente durante 30 giorni nel primo anno di servizio, durante 90 giorni dal secondo fino al quinto anno compreso di servizio, e durante 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio - Durante la gravidanza e nelle 16 settimane susseguenti al parto di una lavoratrice - Durante il periodo in cui il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio per un’azione di aiuto Articolo 20Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Syna - sindacato interprofessionaleRappresentanza dei datori di lavoroIndustria del legno Svizzera Associazione svizzera per l'industria del legno e basi da imabbalggio (ISLI)Organi pariteticiOrgani d'esecuzioneLe associazioni contraenti designano una commissione professionale paritetica. Essa è composta di 3 rappresentanti dell’associazione padronale e di 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Si costituisce e le sue decisioni devono essere prese con maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La commissione professionale esegue controlli in merito all’osservanza del presente contratto. Se la commissione accerta che determinati datori di lavoro non rispettano i diritti contrattuali del lavoratore, essa ha diritto ad intervenire presso questi invitandoli ad osservare i loro doveri. La commissione professionale paritetica ha il diritto di infligere e se necessario di incassare per via legale ammende convenzionali ai sensi dell’art. 29. Articolo 28FondonessunoPartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Aziende | 2° livello | Commissione professionale paritetica | 3° livello | Collegio arbitrale | Articoli 30 e 31Obbligo della pacePer quanto riguarda i rapporti di lavoro regolati dal presente contratto le parti contraenti s’impegnano per tutta la durata del contratto a mantenere la pace sul lavoro. Ogni parte contraente s’impegna al non provocare o appoggiare turbamenti, bensì ad adottare tutte le misure atte ad evitarli. Sono considerati per esempio, turbamenti della pace del lavoro, scioperi, serrate, proscrizioni, liste nere, boicotti e rappresaglie. Articolo 32
» Elenco dei membri» CCL per l'industria del legno 2017 (495 KB, PDF)» Accordo per l'industria del legno 2020 (140 KB, PDF)
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