CCL dell'industria del cioccolato svizzera
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Contratto collettivo di lavoro : dal 01.01.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: (nessun dato)
Criterio di selezione
(51
su
51)
Partenariato sociale
Organi paritetici | Organi d'esecuzione | Fondo |
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleIndustria agroalimentareResponsabile del CCLTeresa Matteo-Dos Santos LimaNumero di occupati assoggettati2'008 (2016)Numero di aziende assoggettate12 ditte aderentiCampi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoVale per i membri della CHOCO-SUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern,(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco. Appendice 1Campo d'applicazione aziendaleVale per i membri della CHOCO-SUISSE: (Chocolat Alprose SA) Caslano, (Barry Callebaut Schweiz AG) Dübendorf, (Chocolat Bernrain AG) Kreuzlingen, (Chocolats Camille Bloch SA) Courtelary, (Chocolats et Cacaos Favarger SA) Versoix, (Max Felchlin AG) Schwyz, (Gysi AG Chocolatier Suisse) Bern, (Mondelez Schweiz GmbH) Bern,(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG) Kilchberg, Altendorf, Olten, (Maestrani Schweizer Schokoladen AG) Flawil, (Nestlé Suisse SA) Broc, (Chocolat Stella SA) Giubiasco. Appendice 1Campo d'applicazione personaleÈ sottomesso alla presente Convenzione collettiva di lavoro tutto il personale aziendale, in pianta stabile o in prova, occupato presso i membri della CHOCO-SUISSE. La Convenzione collettiva di lavoro ha valore anche per il personale a tempo parziale occupato per almeno il 20% del tempo pieno. Le lavoratrici e i lavoratori assunti per un periodo inferiore o uguale ai 9 mesi, non soggiacciono alla Convenzione collettiva di lavoro. Articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaLa presente Convenzione avrà valore dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Se non sarà disdetta da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza, la Convenzione si rinnoverà tacitamente di un altro anno. Articolo 28.1InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaUnia: Teresa Matteo-Dos Santos Lima 031 350 24 14 teresa.matteo@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiIl salario di base e i supplementi individuali sono stabiliti dal datore di lavoro. I supplementi contrattuali sono garantiti dalla Convenzione collettiva di lavoro. Articolo 8.5Aumento salarialePer informazione: I sistemi salariali, rispettivamente i salari di base e minimi come anche i supplementi individuali, vengono rivisti annualmente secondo la prestazione realizzata e la politica salariale di ogni azienda con la commissione aziendale ed eventualmente con la delegazione regionale del sindacato. Nel caso in cui la situazione economica o il rendimento della categoria o di una singola ditta lo necessiti, le parti contraenti si impegnano, senza rescissione preliminare della Convenzione, di intavolare dei negoziati sulle remunerazione, l'orario di lavoro e le vacanze, non appena una delle parti ne faccia domanda scritta debitamente motivata. Articoli 10.2 e 28.2Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioLe lavoratrici e i lavoratori hanno diritto al versamento di un 13° salario mensile. Articolo 9Assegni per i figliLe lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un'indennità familiare in base alle prescrizioni della Legge federale sugli assegni familiari come anche alla legislazione cantonale determinante. Articolo 11Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariSupplemento salariale del 25%, il lavoro supplementare qualora questi superino, in media nell'arco di 12 mesi, la durata normale di lavoro settimanale secondo l'art. 6 cpv. 1 della Convenzione. Allorquando il lavoro supplementare è compensato da un congedo, i lavoratori hanno diritto a un supplemento di salario o di tempo del 25%. Articolo 12.1.dLavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleDurata del lavoro | Supplemento |
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lavoro domenicale | Supplemento salariale del 75% (50% deve essere pagato in contanti mentre il 25% può essere compensato in tempo con l'accordo delle lavoratrici e dei lavoratori) | Lavoro notturno (23.00–06.00) | Supplemento salariale del 30% più 10% di compensazione in tempo | Lavoro serale (20.00–23.00) | Supplemento salariale del 30%; che con l'accordo delle lavoratrici e dei lavoratori, può anche essere compensato in tempo | Travail du samedi | Supplemento salariale del 12% | Article 12.1 a, b, c, f Lavoro a turni / servizio di picchettoSupplemento salariale del 12%, il lavoro diurno a due turni come pure il lavoro diurno di un turno, interrotto da una o più pause, la cui durata totale non raggiunga i 30 minuti. Questo supplemento può es-sere sostituito con un congedo equivalente. Articolo 12.1.eRimborso speseNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleOrario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroLa durata normale del lavoro settimanale è di 41 ore in media nell'arco di 12 mesi. Articolo 6.1VacanzeCategoria d'età | Giorni di vacanze |
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ai giovani fino al 20° anno compiuto | 6 settimane | dal compimento del 20° anno fino al 49° anno | 5 settimane | dall'anno civile nel quale si compiono i 50 anni | 5 settimane e 2 giorni | dall'anno civile nel quale si compiono i 60 anni | 6 settimane | In caso di entrata durante l'anno, le vacanze sono accordate pro rata. Articolo 14.4Giorni di congedo retribuiti (assenze)Assenze senza trattenuta sul salario | Giorni di congedo pagato |
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Paternità nel caso della nascita di figli propri | 5 giorni | Congedo di adozione, ove il bambino abbia meno di 6 anni e non è quello della compagna/del compagno | 3 giorni | Decesso del coniuge o del compagno riconosciuto, di figli propri, dei genitori, dei suoceri | 3 giorni | Decesso dei nonni, di abiatici, di un fratello, di una sorella, del cognato, della cognata, del genero, della nuora | 1 giorno | Matrimonio o registrazione di un'unione domestica | 3 giorni | Trasloco | 1 giorno | Reclutamento, restituzione degli effetti militari | 1 giorno | Attività di formazione continua coincidente con giorni di lavoro per membri della commissione aziendale, pro anno, max. | 3 giorni | Partecipazioni alle giornate dei sindacati Unia o SYNA per le persone elette a una funzione (max. 3 persone pro azienda), pro anno, max. | 3 giorni | Articolo 16Giorni festivi retribuitiIl numero dei giorni festivi legali o d'uso locale durante i quali il salario perduto sarà bonificato è di 9 al massimo. Se un giorno festivo cade su un giorno normalmente non lavorativo (p. es. una domenica), questo non verrà retribuito. Il datore di lavoro e la commissione aziendale si accordano, al più tardi in dicembre, per scegliere i giorni festivi pagati durante l'anno seguente. Articolo 15.1Congedo di formazioneAttività di formazione continua coincidente con giorni di lavoro per membri della commissione aziendale: al massimo 3 giorni per anno Articolo 16Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: Sin dall’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve assicurare le lavoratrici e i lavoratori, all’assicurazione indennità giornaliera per malattia che paghi l’80% del salario lordo a partire dal 3° giorno e per 720 giorni nell'ambito di 900 giorni consecutivi. Il datore di lavoro che si accorda per un periodo di differimento superiore a 2 giorni, deve pagare l’85% del salario lordo a partire dal 3° giorno di malattia e fino all’inizio delle prestazioni assicurative. I premi per l’assicurazione indennità giornaliera vengono pagati dalle due parti metà per ciascuna. Infortunio: I datori di lavoro assicurano le proprie lavoratrici e lavoratori contro le conseguenze di infortuni professionali e non-professionali, secondo la Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAI). Il datore di lavoro si fa carico dei premi dell'assicurazione contro le conseguenze di infortuni professionali. Le lavoratrici e i lavoratori si fanno carico dei premi dell'assicurazione contro le conseguenze di infortuni non professionali, che possono essere dedotti dal salario. Il datore di lavoro garantisce alle lavoratrici e ai lavoratori, in caso d'incapacità lavorativa dovuta a infortunio professionale e non professionale, un indennizzo del 100% del salario netto e può concludere a questo scopo un'assicurazione complementare che copra la differenza dell'indennizzo legale dell'80% del salario lordo (compresi i giorni di carenza). Articoli 18 e 19Congedo maternità / paternità / parentaleIn caso di maternità, le donne hanno diritto ad un congedo maternità di 16 settimane. L'indennità statale in caso di maternità è versata, secondo il regime delle indennità per perdita di guadagno, al datore di lavoro. Articolo 17Servizio militare / civile / di protezione civileTipo di servizio | Indennità |
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Servizio militare svizzero, servizio nella Croce Rossa svizzera, servizio protezione civile svizzero, servizio civile svizzero | Secondo le prescrizioni della cassa di compensazione per la perdita di salario | Corsi di ripetizione, corsi d'istruzione obbligatori | 100% del salario | Scuola reclute, servizi di promozione: | | Lavoratrice/lavoratore celibe senza obblighi di assistenza | 80% del salario | Lavoratrice/lavoratore sposato/e | 100% del salario | Articolo 13Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoIl datore di lavoro e la lavoratrice/il lavoratore pagano i contributi mensili seguenti: Chi | Contributo |
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lavoratrice/il lavoratore: | | Da 20 ore settimanali | CHF 17.-- | Fino a 20 ore settimanali | CHF 8.50 | Datore di lavoro: | | Da 20 ore settimanali | CHF 2.-- | Fino a 20 ore settimanali | CHF 1.-- | Articolo 23Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneIl datore di lavoro protegge e rispetta l'integrità personale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il datore di lavoro sostiene l'integrazione delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri e previene eventuali atti xenofobi. Articoli 3.6 e 3.7Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiIl datore prende i provvedimenti necessari sulla protezione della salute del personale e applica le prescrizioni della Legge federale sulla parità dei sessi. Egli si impegna specialmente alla realizzazione di pari opportunità e della parità salariale tra donne e uomini. Egli crea le condizioni per un clima di rispetto personale e di fiducia. Egli prende i provvedimenti propri a impedire gli abusi, le aggressioni e le molestie sessuali. Articolo 3.6Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteIl datore di lavoro prende i provvedimenti necessari sulla protezione della salute del personale. Per quanto riguarda la protezione speciale delle donne e dei giovani lavoratori, si fa riferimento alle prescrizioni degli art. da 60 a 66 dell'Ordinanza 1 della Legge federale sul lavoro come anche dell'Ordinanza sulle protezione dei giovani lavoratori. Articoli 3.6 und 7Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàLe prescrizioni dell'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori sono applicabili. Articolo 7DisdettaTermine di preavvisoAnno di lavoro | Periodo di preavviso |
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Durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni | dopo il periodo di prova durante il 1° anno di lavoro | 1 mese | Dal 2° al 9° anno di lavoro | 2 mesi | A partire dal 10° anno di lavoro | 3 mesi |
Dopo il periodo di prova la disdetta deve essere data per iscritto per la fine di un mese. Articolo 5.1Protezione contro il licenziamentoDevono essere rispettate le prescrizioni di legge circa la protezione dalla disdetta (CO art. 336, 336a, 336b, 336c e 336d). Articolo 5.2Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Syna - sindacato interprofessionaleRappresentanza dei datori di lavoroCHOCOSUISSE, Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolatoOrgani pariteticiFondoFondo per la peromozione della formazione professionale e per opere sociali. I dettagli riguardanti l'incasso, la ripartizione, l'amministarzione e l'utilizzazione dei contributi contrattuali e professionali sono fissati in un regolamento speciale. Articolo 23, Convenzione Contributi contrattuali e professionali della CCL 2003 - 2006, Supplemento della Convenzione Contributi contrattuali e professionali della CCL 2003 - 2006PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacali3 giorni al anno per la participazione alle giornate dei sindacati Unia o SYNA per le persone elette a una funzione. Articolo 16Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Commissione aziendale: In ogni fabbrica sarà nominata una commissione aziendale. Essa salvaguarda, in qualità di organo consultivo, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuisce a sviluppare lo scambio dei punti di vista, la collaborazione, la fiducia e la mutua comprensione tra la direzione della fabbrica e le lavoratrici e i lavoratori, così pure i buoni rapporti tra le lavoratrici e i lavoratori stessi. Essa incoraggia i lavoratori a presentare delle proposte e cerca di accomodare le controversie di natura interna, nel caso che le trattative dirette siano fallite. Articolo 21.1Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleSe una persona di fiducia d'un sindacato è licenziata, questa può rivolgersi alla commissione aziendale. La commissione aziendale valuta le circostanze di fatto e comunica il risultato al datore di lavoro. Nel caso d'un eventuale deferimento, valgono le disposizioni dell'art. 26. Articolo 21.2 e 26Misure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoro1. Le aziende s'impegnano a informare il più presto possibile le lavoratrici e i lavoratori colpiti, i loro rappresentanti nell'azienda, le parti contraenti così come le autorità nel caso in cui siano imminenti ristrutturazioni, chiusure o un trasferimento totale o parziale d'aziende a terzi. Questa informazione deve essere la più completa possibile e indicare le ragioni che hanno condotto a prendere queste decisioni, così come le misure economiche e sociali previste e il loro piano di applicazione nel tempo. 2. Le aziende e la commissione aziendale, in collaborazione con le parti contraenti, esamineranno le misure proprie a mantenere in un quadro accettabile le conseguenze materiali e umane a carico delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti. 3. Riguardo alle conseguenze e alle misure che colpiscono le lavoratrici e i lavoratori, saranno prima di tutto presi in considerazione i seguenti punti: 3.1 Diritti e doveri legali e contrattuali 3.2 Altre prestazioni e misure Appendice IIIDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneAl fine di risolvere controversie collettive tra le parti contraenti si fa ricorso a un tribunale arbitrale paritario. Articolo 26.1Obbligo della paceAl fine di garantire la pace del lavoro, i partner sociali si impegnano a rispettare coscienziosamente questo contratto. Articolo 24
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