CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 24.12.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 24.12.2020 - 31.12.2020
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleAlberghiero e ristorazioneResponsabile del CCLMauro MorettoNumero di occupati assoggettati256'600 (2019)Numero di aziende assoggettate27'872 (2019)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoValido per tutta la Svizzera. Articolo 1Campo d'applicazione aziendaleValido per tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda del settore alberghiero e della ristorazione, le cui prestazioni sono aperte al pubblico e fornite dietro pagamento. Non è indispensabile che si tratti di un’attività a fine di lucro. Articolo 1Campo d'applicazione personaleValido per tutti i collaboratori nelle menzionate aziende del settore alberghiero e della ristorazione. Qualora questo contratto o le disposizioni di legge imperative non prevedano diversamente, i collaboratori a tempo parziale godono, in rapporto alle ore di lavoro prestate, degli stessi diritti e degli stessi doveri dei lavoratori a tempo pieno. Al contratto non sottostanno: - i gerenti, i direttori - i membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) - i musicisti, gli artisti e i disc-jockeys - gli allievi di scuole professionali durante corsi scolastici - il personale occupato prevalentemente in un’azienda annessa. Articoli 1 e 2Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleLa dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la Svizzera. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 1Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti le aziende che offrono prestazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (in appresso denominate semplicemente «aziende al-berghiere e della ristorazione») e i loro salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari). Per aziende alberghiere e della ristorazione si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da consumare sul posto. Alle aziende alberghiere e della ristorazione sono equipara-te le aziende che forniscono pasti pronti. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività a scopo di lucro. Dal campo di applicazione aziendale sono eccettuate unicamente le seguenti aziende: – mense e ristoranti del personale principalmente destinati al personale proprio dell’azienda e che sono principalmente serviti da personale dell’azienda; – esercizi della ristorazione in ospedali e ospizi, esclusivamente riservati ai pazienti, ai pensionanti e ai loro visitatori, e non accessibili al pubblico, oppure, se accessibili al pubblico, per i cui collaboratori siano imperativamente in vigore condizioni di lavoro regolamentari o un contratto collettivo di la-voro almeno equivalente al presente contratto collettivo di lavoro; – esercizi della ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio; – esercizi della ristorazione che hanno più di 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio, a condizione che per tutti i collaboratori dell’azienda in questione sia imperativamente in vigore un contratto collettivo di lavoro almeno equi-valente al presente contratto collettivo di lavoro. Qualora non sussista alcun contratto collettivo di lavoro, ai collaboratori che forniscono principalmente una prestazione di ristorazione è applicabile la presente dichiarazione di ob-bligatorietà generale; – prestazioni alberghiere e di ristorazione fornite nel traffico ferroviario. Il comitato della Commissione di sorveglianza si pronuncia in merito all’equipollenza delle condizioni di lavoro regolamentari e di un contratto collettivo di lavoro in funzione dei criteri previsti all’articolo 20 capoverso 1 primo periodo della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e all’articolo 48a dell’ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111). Le parti contraenti che partecipano al contratto collettivo di lavoro possono chiedere alla SECO di allestire una perizia, la quale sarà considerata nell’ambito delle conclusioni del comitato della Commissione di sorveglianza. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleDal campo d’applicazione personale sono esclusi unicamente: – gli esercenti, i direttori; – i famigliari dell’esercente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, discendenti diretti); – musicisti, artisti, disc jockey; – gli allievi delle scuole professionali durante la scuola; – le persone in formazione ai sensi della legge federale sulla formazione professionale. Salvo disposizione contraria prevista dal presente contratto o da una norma di legge imperative, i collaboratori a tempo parziale sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno in rapporto all’orario di lavoro prestato. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaCCL può essere disdetto, con un preavviso di sei mesi per metà o per la fine di un anno civile, ma al più presto per il 31 dicembre 2020. Articolo 3InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaUfficio di controllo del CCNL per l'industria alberghiera e della ristorazione Indirizzo Dufourstrasse 23 casella postale 357 4010 Basilea 061 227 95 55 www.ccnl.ch info@l-gav.ch Unia: Mauro Moretto 031 350 22 93 mauro.moretto@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2019 o stagione estiva 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Categoria | | salario mensile |
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I | a) Collaboratori senza apprendistato | CHF 3'470.-- | | b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso | CHF 3'675.-- | II | Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equival | CHF 3'785.-- | III | a) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente | CHF 4'195.-- | | b) Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL | CHF 4'295.-- | IV | Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27 lettera a LFPr | CHF 4'910.-- | Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III a può essere ridotto al massimo dell’8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza il collaboratore non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL . Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro. Per le categorie II e III a) può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'212.-- se – assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure – assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure – assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure – assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL. Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Articoli 10 e 11Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioTutti i callaboratori ricevono 100% del salario lordo mensile come tredicesima mensilità. Articolo 12Assegni per i figliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSupplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariGli straordinari sono ore di lavoro che superano la durata media del lavoro settimanale convenuta. Tali ore devono essere compensate entro un termine ragionevole con tempo libero di pari durata o essere pagate
. Se l’azienda registra le ore di lavoro secondo l’articolo 21, comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie e paga queste ultime al più tardi con il pagamento dell’ultimo salario, le ore straordinarie devono essere pagate al 100% del salario lordo. Se alla fine del mese il saldo delle ore straordinarie supera le 200 ore, le ore superiori a 200 ore devono obbligatoriamente essere pagate con il salario del mese successivo. Se l’azienda non registra le ore di lavoro secondo l’articolo 21, o non comunica al collaboratore ogni mese per scritto il saldo delle ore straordinarie oppure paga queste ultime soltanto dopo il versamento dell’ultimo salario secondo l’articolo 14, le ore straordinarie devono obbligatoriamente essere pagate al 125% del salario lordo. L’indennità per gli straordinari dei collaboratori il cui salario lordo mensile esclusa la tredicesima mensilità ammonta almeno a CHF 6'750.-- può essere convenuta liberamente in un contratto di lavoro scritto nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 15Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso speseVitto/alloggio: se per le prestazioni effettivamente godute non esiste un accordo scritto, si applicano i tassi minimi stabiliti dall’Amministrazione federale Articolo 29Altri supplementiQualora l’azienda non provveda a lavare e a stirare il vestiario di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare le seguenti indennità: Vestiario di lavoro per cuochi e pasticceri, giacche del personale di servizio: CHF 50.-- mensili grembiuli: CHF 20.-- mensili Articolo 30Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroIn generale: 42 ore settimanali Aziende stagionali (Definizione: allegato 1): 43,5 ore settimanali Piccole aziende (sono impiegati permanentemente al massimo 4 collaboratori, compresi i familiari): 45 ore settimanali Le aziende ad apertura annuale devono elaborare, in forma scritta e d’intesa con i collaboratori, i piani di lavoro per 2 settimane con 2 settimane di anticipo (le aziende stagionali per 1 settimana con 1 settimana di anticipo). Tranne in casi urgenti, qualsiasi modifica successiva deve essere convenuta di comune intesa. Articoli 15 e 21Vacanze5 settimane di vacanza all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese, 10,65% della indennità di vacanza) Articolo 17Giorni di congedo retribuiti (assenze)Nei seguenti casi il collaboratore ha diritto a giorni di congedo retribuiti, a condizione che coincidano con giorni lavorativi dell’azienda:
Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio/registrazione della propria unione domestica | 3 giorni | Matrimonio di genitori, figli, sorelle o fratelli | 1 giorno | Congedo paternità | 5 giorni | Morte del marito o della moglie, figli, genitori, suoceri, nonni, fratelli o sorelle | 1-3 giorni | Reclutamento militare | fino a 3 giorni ( dalla convocazione ) | Trasloco della propria economia domestica nella regione del luogo di domicilio | 1 giorno (in luogo più distante: 1.5 - 2 giorni) | In seguito a disdetta del contratto, il tempo necessario per trovare un altro lavoro | al massimo 2 giorni | Articolo 20Giorni festivi retribuitiDiritto a 6 giorni festivi retribuiti all’anno, ossia mezza giornata al mese (festa nazionale inclusa). Se non vengono né concessi né compensati con una giornata di riposo supplementare, i giorni festivi devono essere pagati al più tardi alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile. Articolo 18Congedo di formazione3 giorni di congedo retribuito all’anno, qualora il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi. Per preparare un esame professionale o un esame professionale superiore, il collaboratore ha diritto a 6 giorni supplementari di congedo retribuiti. Il perfezionamento professionale ordinato unicamente dal datore di lavoro non è da considerarsi come congedo di formazione. Articolo 19Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: 80% del salario lordo per 720 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi (per 180 giorni per i pensionati AVS). Durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all’anno, il datore di lavoro è tenuto a pagare l’88% del salario lordo. In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, il periodo di attesa deve essere scontato una sola volta. Tali prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene disdetto prima della fine della malattia. I premi di assicurazioni individuali eventualmente riscossi dopo la cessazione del rapporto di lavoro sono a carico del collaboratore. Qualora durante la gravidanza una collaboratrice sia dichiarata inabile al lavoro per motivi medici, le prestazioni faranno riferimento a questo articolo. Assicurazione di indennità giornaliera per malattia: contributo ai premi da parte del lavoratore: 50%
Infortunio: Per i primi due giorni successivi all’infortunio il datore di lavoro deve pagare l’88% del salario lordo. Infortunio professionale: ai collaboratori con obbligo d’assistenza legale il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la differenza fino al raggiungimento del 100% del salario lordo per la durata prevista dall’art. 324a CO. Vale come infortunio professionale anche quello che si verifica nel tragitto da casa al lavoro e viceversa.
Articoli 23 e 25Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo paternità: 5 giorni Articolo 20Servizio militare / civile / di protezione civileTipo di servizio | % del salario lordo |
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Prestazioni di servizio obbligatorio: | | fino a 25 giorni all’anno | 100% | Dal 26° giorno | 88% per la durata prevista all’art. 324a+b CO | Articolo 28Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoPensionamento anticipato fino a 5 anni prima del raggiungimento dell’età determinante per l’AVS senza riduzione dell’aliquota ordinaria di conversione prevista dalla legge, a condizione che immediatamente prima del pensionamento il collaboratore abbia lavorato ininterrottamente nell’industria alberghiera e nella ristorazione per almeno 5 anni. Articolo 27ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoL’Ufficio di controllo riscuote annualmente i seguenti contributi: - da ogni azienda: CHF 89.-- - da ogni collaboratore: CHF 89.-- - I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda: CHF 44.50 Articolo 35hProtezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleApprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàGli apprendisti non sono assoggettati al CCNL. Per l’industria alberghiera e della ristorazione sussiste un accordo separato in materia di apprendisti.
Salario minimo apprendisti | Anno | Salario minimo |
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Formazione di base di 3 anni con attestato federale di capacità (AFC): | 1° anno | CHF 1'020.-- | | 2° anno | CHF 1'300.-- | | 3° anno | CHF 1'550.-- | Formazione di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica (CFP): | 1° anno | CHF 1'020.-- | | 2° anno | CHF 1'300.-- | Apprendisti che, dopo la formazione di base con CFP, proseguono una formazione di base ridotta con AFC: | 1° anno della seconda formazione di base ridotta | CHF 1'300.-- | | 2° anno della seconda formazione di base ridotta | CHF 1'550.-- | Apprendisti che, dopo la formazione di base con AFC, proseguono la formazione di base ridotta con AFC: | 1° anno della seconda formazione di base ridotta | CHF 1'550.-- | | 2° anno della seconda formazione di base ridotta | CHF 1'750.-- | Apprendisti che beneficiano di una buona cultura generale (per es. collegio) che seguono una formazione di base ridotta con AFC: | 1° anno della formazione di base ridotta | CHF 1'300.-- | | 2° anno della formazione di base ridotta | CHF 1'550.-- | Apprendisti che, dopo la formazione di base AFC, proseguono una formazione di specializzazione di un anno con AFC: | formazione di specializzazione | CHF 1'750.-- |
Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2'179.-- se – assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell’ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure – assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure – assolvono la formazione presso un istituto di formazione all’estero riconosciuto da un’organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure – assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL. Orario di lavoro:
Durata media del lavoro settimanale | al massimo 42 ore |
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Nelle piccole aziende e nelle aziende ad apertura stagionale | al massimo 45 ore | La scuola professionale, i corsi intercantonali ed i corsi di introduzione vengono conteggiati nelle ore lavorative come segue: - un giorno intero di scuola (mattino e pomeriggio) equivale ad un intero giorno lavorativo - una mezza giornata di scuola (mattino e pomeriggio) equivale a metà giorno lavorativo Vacanze: Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza (ossia 2,92 giorni civili al mese). Per vitto e alloggio valgono disposizioni particolari.
Articoli 4, 7, 9, 11, 12, 13 della Convenzione sulle condizioni di lavoro e sul salario degli apprendisti nel settore alberghiero-esercentesco, 1.5.2013DisdettaTermine di preavvisoAnno di servizio | Disdetta |
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Durante il periodo di prova (14 giorni: può essere stabilita per iscritto una durata massima di 3 mesi ) | 3 giorni | Dal 1° al 5° anno di servizio | 1 mese | Dal 6° | 2 mesi | Il contratto può essere limitato alla fine della stagione anche senza data. Qualora la data non sia stata stabilita per iscritto alla fine della stagione, l’ultimo giorno di lavoro deve essere comunicato, per iscritto, almeno 14 giorni prima. Articoli 5 e 6Protezione contro il licenziamentoDopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro non può essere sciolto durante le vacanze. Articolo 7Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindacato Unia Syna – il sindacato Hotel & Gastro UnionRappresentanza dei datori di lavoroSCA Swiss Catering Association GastroSuisse hotelleriesuisseOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneLa Commissione paritetica di sorveglianza – sorveglia l’applicazione del contratto e decide in merito alla sua interpretazione, – decide, su istanza, in merito alle controversie derivanti da singoli rapporti contrattuali e funge da autorità di ricorso per le decisioni della Commissione direttiva secondo il capoverso 2 riguardanti il pagamento degli arretrati e le sanzioni, – emana il regolamento dell’Ufficio di controllo e ne nomina la direzione, – sorveglia l’Ufficio di controllo, – presenta ogni anno un rapporto sull’esecuzione del contratto ed elabora il preventivo e il conto annuale, – designa l’Ufficio di revisione e ne stabilisce i compiti.
Articolo 35bPartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazione1° livello: Commissione paritetica di sorveglianza 2° livello: vie legali ordinarie Articolo 35b + cObbligo della paceNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleCauzioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Informazioni del Ufficio di controllo del CCNL» CCNL industria alberghiera e ristorazione 2017 (138 KB, PDF)» Commentario relativo al CCNL industria alberghiera e ristorazione 2017 (799 KB, PDF)» Salari 2019 CCNL industria alberghiera e ristorazione (121 KB, PDF)
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