CCL Coop Società Cooperativa
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLCCL aziendali Tutta la SvizzeraRamo professionaleCommercio al dettaglio (centri commerciali compresi)Responsabile del CCLNatalie ImbodenNumero di occupati assoggettati2016: 36'103 (di cui 24'540 donne e 11'563 uomini) Questo totale comprende 2095 apprendisti (di cui 1257 donne e 838 uomini)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoCCL aziendaliCampo d'applicazione aziendaleQuesto CCL è valido per Coop Società Cooperativa e gli parti aderenti seguenti: - Coop Assicurazione del personale (CPV/CAP Cassa pensione Coop) - Cassa di compensazione Coop - Centro di formazione Coop (fondazione di Bernhard Jaeggi) - Centre de formation «du Léman», Jongny - CAG Verwaltungs AG - Coop Immobilien AG - Coop Mineraloel AG - Coop Patenschaft für Berggebiete Genossenschaft Cfr. documento 'applicazione CCL Coop' sul 'documenti e link' Pagina del titolo del CCLCampo d'applicazione personaleE valido: a) per i collaboratori a tempo pieno o parziale con un rapporto di lavoro di durata indeterminata o determinata superiore a 3 mesi che siano rimunerati con salario mensile; b) per i collaboratori con un rapporto di lavoro di durata indeterminata o determinata superiore a 3 mesi che siano rimunerati con salario a ore; il Regolamento sul salario a ore, che costituisce una parte integrante di questo CCL, ha negli ambiti che disciplina priorità rispetto al CCL per i collaboratori rimunerati con salario a ore; c) per le persone in formazione, con riserva delle disposizioni obbligatorie dei contratti di tirocinio. Non è valido: a) per i collaboratori di tutti i livelli di management; b) per i collaboratori con un contratto di lavoro determinato per un periodo fino a 3 mesi; c) per i collaboratori con un particolare contratto di lavoro (p.es. portieri che esercitano il lavoro come attività secondaria risp. SVIT, studenti, stagiaire, collaboratori ausiliari durante le vacanze, ecc.); d) per i collaboratori che fanno capo al CCL nazionale per l’industria alberghiera. Articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaQualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza (31.12.2017) da parte dell’impresa o di comune accordo da parte delle organizzazioni dei lavoratori contraenti, la sua validità di volta in volta sarà prolungata di 1 anno. Articolo 62InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaUnia: Anke Garcia Barros 031 350 23 05 anke.garciabarros@unia.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari di riferimento dal 1° gennaio 2016 (di valori indicativi variabili, medi e differenti da regione a regione): Categoria di personale | Salario lordo |
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collaboratore non specializzato | CHF 3'900.-- | formazione di base biennale | CHF 4'000.-- | formazione di base triennale | CHF 4'100.-- | formazione di base quadriennale | CHF 4'200.-- | Articolo 42.2; accordo salariale 2016Categorie salarialiI salari vengono regolati tenendo conto delle esigenze e della responsabilità sul posto di lavoro, dell'esperienza professionale, della prestazione individuale nonché della situazione del mercato del lavoro. Per i salari a ore valgono allo stesso modo i salari di riferimento ai sensi dell'art. 42.2. Articolo 42Aumento salariale2017: La massa salariale aumenterà di 0.5% per aumenti individuali Per informazione: Gli adeguamenti salariali vengono contrattati ogni anno, tenendo conto della situazione economica dell'impresa, della situazione economica generale e dello sviluppo generale dei salari. Per i collaboratori il cui rapporto di lavoro si trova in fase di disdetta il 31 dicembre, viene meno qualsiasi aumento salariale. Articolo 42.5+6; accordo salariale 2015Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioIl collaboratori hanno diritto ad un 13a mensilità. Articolo 44Assegni per i figliConformi alle norme cantonali Articolo 45Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariIl lavoro straordinario viene compensato principalmente con tempo libero della stessa durata. Qualora non sia stato possibile compensare il lavoro straordinario entro 4 mesi, questo viene retribuito con un supplemento pecuniario del 25%. Articolo 34Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleSorta di lavoro | Supplemento |
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Lavoro serale (20:00-23:00) | 20% soltanto se il turno di lavoro termina dopo le 21.30 | lavoro notturno (23:00-06:00; <= 24 notti all’anno) | 35% | lavoro notturno die carattere permanente o ricorrente (> 25 notti all’anno) | 25% + 10% supplemento viene concesso sotto forma credito orario da compensare | lavoro domenicale o nei giorni festivi di carattere saltuario (<= 6 giorni all’anno) | 75% (di questo 75% il 25% può essere utilizzato sotto forma di credito orario da compensare) | lavoro domenicale o nei giorni festivi di carattere permanente o ricorrente (> 7 giorni all’anno) | 50% | Articolo 36Lavoro a turni / servizio di picchettoIl lavoro a turni diurno di carattere permanente o ricorrente non dà diritto a retribuzioni supplementari. Articolo 35Rimborso speseSorta di spese | Indennità |
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Turnisti/sostituti | CHF 10.-- per ogni giorno di servizio effetivo, risp. CHF 150.-- indennità di base al mese (12x) | Apertura serale | CHF 18.-- Indennità di vitto | Articolo 1: regolamento sulle indennitàAltri supplementiIndennità di servizio nei locali di congelazione: Per lavoro continuo svolto nei locali di congelazione: CHF 500.-- al mese (x12) Articolo 1.6: regolamento sulle indennitàOrario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoro41 ore alla settimana. Disposizioni particolari per gli autisti. Articolo 33.1VacanzeCategoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Salario a ore - supplemento salariale |
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Persone in formazione | 6 settimane | | Fino al 49° anno di età | 5 settimane | 10.64% | A partire dal 50° anno di età | 6 settimane | 13.04% | A partire dal 60° anno di età | 7 settimane | 15.55% | A partire dal 63° anno di età | 8 settimane | 18.18% | Articolo 40; regolamento sul salario a ore: articolo 5Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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matrimonio o registrazione di partnership del collaboratore | 2 giorni + buoni Coop/carta regalo del valore di CHF 100.-- | matrimonio o registrazione di partnership di un genitore, di un figlio proprio o in affidamento ai sensi della legge, di una sorella, di un fratello o di un nipote (figlio del figlio) | 1 giorno | nascita di un figlio proprio (soltanto padre) e adozione | 5 giorni più buoni Coop/carta regalo del valore di CHF 100.-- + diritto a un congedo non pagato di 2 settimane | decesso del coniuge, del partner, di un figlio proprio o in affidamento ai sensi della legge | 4 giorni | decesso di un genitore (in affidamento ai sensi della legge), di un suocero, di un genitore (in affidamento ai sensi della legge) del partner | 3 giorni | decesso di un nonno, di una sorella o di un fratello, di un nipote (figlio del figlio), di una nuora o di un genero, di una cognata o di un cognato | 1 giorno | trasloco (escluso trasloco in una camera ammobiliata) | 1 giorno | giorno di orientamento, fine del servizio militare obbligatorio | 1 giorno | in caso di malattia di un figlio proprio | 3 giorni al massimo per ogni caso di malattia | periodo prolungato per la cura di un genitore/coniuge/partner | secondo le possibilità e previo accordo con il superiore: un congedo non pagato | Articolo 41Giorni festivi retribuitiL’impresa concede al massimo 10 giorni festivi pagati, che coincidono con i giorni festivi legalmente riconosciuti a livello nazionale, cantonale, regionale e locale, nonché 1 eventuale giorno festivo supplementare pagato a livello regionale o locale. Qualora un giorno festivo cada in un giorno della settimana da lunedì a venerdì, l’orario di lavoro settimanale dovuto si riduce del tempo corrispondente al giorno festivo. Per i settori nei quali il sabato è un giorno lavorativo normale, questa norma è valida anche qualora il giorno festivo corrisponda ad un sabato. Salario a ore: supplemento salariale del 3.5% Articolo 39.1; regolamento sul salario a ore: articolo 4Congedo di formazioneViene pagato un congedo di formazione della durata massima di 1 settimana lavorativa per anno civile ai delegati di una delle organizzazioni dei lavoratori contraenti che partecipino ad un corso d’aggiornamento o ad un congresso o ad un’assemblea coordinati dalle stesse organizzazioni. Articolo 41.4Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioPagamento del salario da parte dell’assicurazione d'indennità giornaliera per malattia: Anni di servizio | Prestazione |
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Durante il tempo di prova | 1 mese 90% del salario ordinario lordo | Dopo il tempo di prova | 2 anni 90% del salario ordinario lordo |
I premi per l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia vengono pagati per metà dai collaboratori e per metà dall'impresa. Infortunio: In caso di completa incapacità al lavoro dovuta ad infortunio, l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni viene integrata dall’impresa come segue: Anni di servizio | Prestazione |
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Durante il tempo di prova | 1 mese al 90% del salario ordinario lordo | Dopo il tempo di prova | 2 anni al 90% del salario ordinario lordo |
Assicurazione contro gli infortuni professionali a spese dell'impresa, assicurazione contro gli infortuni non professionali a spese dai collaboratori. Articoli 47, 52 e 53Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo di maternità: Anni di servizio | Prestazione |
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Dal 1° al 3° anno di servizio | 14 settimane al 100% del salario ordinario lordo | A partire dal 4° anno di servizio | 16 settimane al 100% del salario ordinario lordo | Congedo di paternità: 5 giorni più buoni Coop/carta regalo del valore di CHF 100.-- + diritto a un congedo non pagato di 2 settimane Dal 2007, i contributi finanziari al costo di asili nido o baby-sitter per i lavoratori solitari con un salario fino a CHF 4'000.--: max. CHF 600.--/mese (max. CHF 50.--/giorno) per bambino, max. CHF 1'000.--/mese per diversi bambini. Articoli 41.1 e 51Servizio militare / civile / di protezione civileServizio | Prestazione |
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Servizio militare obbligatorio svizzero o altri servizi obbligatori che danno diritto ad un’indennità per la perdita di guadagno | 100% | Scuola reclute e quadri: Chi | Prestazione |
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Collaboratori celibi senza obbligo di mantenimento | 80% | Tutti gli altri collaboratori (a condizione che al termine di questi servizi il rapporto di lavoro venga proseguito per almeno altri 12 mesi) | 100% | Articolo 56Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoL’impresa offre ai collaboratori (almeno 59 anni) la possibilità di un pensionamento anticipato. Questo segue il Regolamento sul pensionamento anticipato vigente al momento. Articoli 58 e 59ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoPer ogni anno contrattuale, l’impresa versa alle organizzazioni dei lavoratori contraenti per singolo collaboratore un contributo concordato. Questo costituisce un forfait globale per la completa durata contrattuale e viene versato annualmente. Articolo 5Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneViene tutelata l’integrità personale dei collaboratori. Bisogna combattere ed eliminare qualsiasi violazione della dignità derivante da comportamento, azioni, parole e immagini. Qualsiasi discriminazione dovuta al sesso, all’orientamento sessuale, alla nazionalità o alla religione di appartenenza nonché all’età è inammissibile. L’impresa e i collaboratori collaborano al fine di creare, attraverso una comunicazione aperta nell’azienda, un clima di rispetto personale e di fiducia, atto a prevenire abusi, prevaricazioni, molestie sessuali e mobbing. Viene favorita l’integrazione dei lavoratori esteri e gli atteggiamenti xenofobi vengono impediti. Registrazione di partnership del collaboratore: 2 giorni compensati + buoni Coop/carta regalo del valore di CHF 100.-- Articoli 18 e 41Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiLe donne e gli uomini che esercitano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario. Viene promosso lo sviluppo professionale dei collaboratori conformemente alla Legge federale sulla parità dei sessi del 24.3.1995. Articoli 18 e 42Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteI collaboratori sono tenuti a rispettare le direttive dell’impresa per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, al fine di evitare fattori di rischio per l’incolumità propria o di terzi. Articolo 28Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàApplicazione: E valido per le persone in formazione, con riserva delle disposizioni obbligatorie dei contratti di tirocinio. Vacanze in un anno per persone in formazione: 6 settimane Lavoratori fino al 49° anno di età: 5 settimane Congedo giovanili: Per lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo Salari: - 1° anno: CHF 800.-- - 2° anno: CHF 1'000.-- - 3° anno: CHF 1'200.-- - 4° anno: CHF 1'400.-- Articoli 2, 40 e 42; ragguaglio Coop 16.10.2014; CO 329a+eDisdettaTermine di preavvisoAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Durante il tempo di prova 3(mesi) | 7 giorni | Durante il 1° anno di servizio | 1 mese | Dal 2° al 5° anno di servizio | 2 mesi | A partire dal 6° anno di servizio | 3 mesi | Articoli 11 e 13Protezione contro il licenziamentoLa disdetta non può essere comunicata solo perché un collaboratore è un funzionario eletto di un’organizzazione dei lavoratori. Le organizzazioni dei lavoratori contraenti inviano all’impresa una lista completa dei nominativi dei funzionari eletti. Articolo 14.2Partenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriSindicato UNIA Società degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Associazione degli impiegati Coop (AIC) Sindacato SYNA Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST)Rappresentanza dei datori di lavoroCoop Società CooperativaOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneCommissione paritetica: 16 membri:Una rappresentanza di 8 membri dell’impresa (comp. la presidenza) e da una di 2 membri di ognuna delle organizzazioni dei lavoratori contraenti. La Commissione paritetica è presieduta dal capo del personale dell’impresa, mentre la vicepresidenza spetta risp. per la durata del CCL al rappresentante di una delle organizzazioni dei lavoratori contraenti. Le parti contraenti possono sottoporre alla Commissione paritetica eventuali divergenze d’opinione e controversie riguardanti l’esecuzione di questo CCL come anche temi generali di interesse per i collaboratori, che riguardino in particolare i modelli di orario di lavoro e di salario nonché la parità di opportunità e la parificazione. A tale scopo la Commissione paritetica può costituire una sottocommissione, ad es. una commissione che si occupi della parità di opportunità.La Commissione paritetica si riunisce almeno 1x per anno civile. Articolo 8PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliViene pagato un congedo di formazione della durata massima di 1 settimana lavorativa per anno civile ai delegati di una delle organizzazioni dei lavoratori contraenti che partecipino ad un corso d’aggiornamento o ad un congresso o ad un’assemblea coordinati dalle stesse organizzazioni. Articolo 41.4Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Commissione del personale Nel loro settore di lavoro, i collaboratori hanno il diritto di designare le commissioni del personale indicate nel Regolamento sulle commissioni del personale (CP) vigente al momento. Le commissioni del personale rappresentano per i collaboratori i vettori di partecipazione alle discussioni d’impresa e sono composte da almeno 3 membri. I diritti e i doveri, l’elezione, i compiti e le competenze delle commissioni del personale vengono regolati dal Regolamento sulle commissioni del personale (CP) vigente al momento che viene negoziato e approvato dalle parti contraenti. Articolo 10Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleLa disdetta non può essere comunicata solo perché un collaboratore è un funzionario eletto di un’organizzazione dei lavoratori. Le organizzazioni dei lavoratori contraenti inviano all’impresa una lista completa dei nominativi dei funzionari eletti. L'appartenenza o la non appartenenza ad un'organizzazione dei lavoratori non deve comportare svantaggi per il collaboratore. Articoli 14 e 16Misure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroIn caso di chiusura completa o parziale o di trasferimento delle aziende dell’impresa, le parti contraenti contrattano un piano sociale comune. Il piano sociale ha quale obiettivo prioritario quello di aprire ai collaboratori corrispondenti nuove prospettive lavorative, di trovare loro un altro impiego accettabile e di assisterli nel riorientamento professionale. Al fine di evitare o attenuare asperità a livello umano, sociale ed economico, tali misure possono essere integrate da prestazioni finanziarie che si orientino alle circostanze e ai bisogni dei collaboratori corrispondenti. Articolo 61Disciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Parti contraenti | 2° livello | Commissione paritetica | 3° livello | Collegio arbitrale | Articoli 6, 7 e 8Obbligo della paceLe parti contraenti si impegnano a salvaguardare la pace del lavoro. Articolo 3
» CCL Coop Società Cooperativa 2014 (2061 KB, PDF)» Regolamento sul salario a ore Coop 2014 (548 KB, PDF)» Communicati stampa accordo salariale 2015 Coop (30 KB, PDF)» GAV-unterstellte Betriebe / soumission à la CCT Coop / applicazione CCL Coop (7 KB, PDF)
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