CCL per il settore del prestito di personale
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : 01.01.2021 - 31.03.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.01.2021 - 31.03.2021
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraResponsabile del CCLVéronique PolitoNumero di occupati assoggettati365'000 (di cui 99'280 donne, 2019)Numero di aziende assoggettate803 (2019)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoSi applica a tutta la Svizzera. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 1Campo d'applicazione aziendaleSi applica a tutte le aziende e unità operativa di aziende titolari di un autorizzazione federale o cantonale per l'attività di collocamento di personale conformemente alla Legge sul collocamento (LC) e la cui attività principale è costituita dal prestito di personale. Le aziende che non rientrano nel presente campo di applicazione sono libere di aderire al CCL per il settore del prestito di personale. In tal caso la disdetta è solo possibile alla scadenza del CCL per il settore del prestito di personale, conformemente all’art. 43 del presente contratto. Aziende con altri CCL: Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende, - che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure - che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1 - nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC. Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori. In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 2 e 3Campo d'applicazione personaleSi applica a tutti i lavoratori impiegati come lavoratori a prestito in aziende ai sensi del'articolo 2. Eccezioni: lavoratori il cui salario supera il guadagno massimo assicurato SUVA non sottostanno al presente CCL per il settore del prestito di personale. I singoli datori di lavoro che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale sono liberi di aderire al CCL per il settore del prestito del personale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 4Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleLa dichiarazione d’obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLa dichiarazione d’obbligatorietà è valida per tutte le aziende a. che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alle Legge federale sul collocamento e b. la cui attività principale è costituita dal prestito di personale. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLa dichiarazione d’obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente alla cifra 2. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell’azienda o a situazioni di ingente lavoro). Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) Casella postale 272 3000 Berna 15 031 350 22 16 www.tempservice.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019): Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore. La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Anno | Zona | Classi salariali | Salario annuele | Salario mensile | Salario orario (salario di base) |
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2020 | Salari normali | Non qualificato | CHF 46'150.-- | CHF 3'550.-- x 13 | CHF 19.48 | | | Formato | CHF 49'993.-- | CHF 3'846.-- x 13 | CHF 21.10 | | | Qualificato | CHF 56'810.-- | CHF 4'370.-- x 13 | CHF 23.98 | | Ticino | Non qualificato | CHF 39'780.-- | CHF 3'060.-- x 13 | CHF 16.79 | | | Formato | CHF 46'446.-- | CHF 3'573.-- x 13 | CHF 19.60 | | | Qualificato | CHF 52'780.-- | CHF 4'060.-- x 13 | CHF 22.28 | | Zona a salario elevato | Non qualificato | CHF 48'750.-- | CHF 3'750.-- x 13 | CHF 20.58 | | | Formato | CHF 53'425.-- | CHF 4'110.-- x 13 | CHF 22.55 | | | Qualificato | CHF 60'710.-- | CHF 4'670.-- x 13 | CHF 25.62 | Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL 'tempdata' costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. Sono considerate zone a salario elevato l’agglomerazione di Berna, l’Arco del Lemano, ed i Cantoni BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell’agglomerazione di Berna e dell’Arco del Lemano sono definite all’Appendice 3. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Questa esclusione è convenuta poiché i salari consueti di queste branche sono superiori ai salari minimi indicati all'art. 20 del presente CCL. Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l’anno 2021:
Non qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'550/mese | Salario elevato CHF 3'750/mese | TI CHF 3'060/mese |
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Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 | Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.67 | CHF 1.77 | CHF 1.44 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 1.81 | CHF 1.92 | CHF 1.56 | Salario lordo/ora | CHF 23.58 | CHF 24.93 | CHF 20.33 |
Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'550/ mese | Salario elevato CHF 3'750/ mese | CHF TI 3'060/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 19.48 | CHF 20.58 | CHF 16.79 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.62 | CHF 0.66 | CHF 0.54 | Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.13 | CHF 2.25 | CHF 1.84 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.85 | CHF 1.96 | CHF 1.60 | Salario lordo / ora | CHF 24.08 | CHF 25.45 | CHF 20.77 |
Qualificato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 | Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.06 | CHF 2.20 | CHF 1.92 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza | CHF 2.23 | CHF 2.39 | CHF 2.07 | Salario lordo / ora | CHF 29.04 | CHF 31.03 | CHF 26.98 |
Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 4'370/ mese | Salario elevato CHF 4'670/ mese | TI CHF 4'060/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 23.98 | CHF 25.62 | CHF 22.28 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.77 | CHF 0.82 | CHF 0.71 | Indennità di vacanza (10,6% % della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.62 | CHF 2.80 | CHF 2.44 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi +indennità di vacanza) | CHF 2.28 | CHF 2.44 | CHF 2.12 | Salario lordo / ora | CHF 29.65 | CHF 31.68 | CHF 27.55 |
Formato, da 20 a 49 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 | Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 1.81 | CHF 1.94 | CHF 1.69 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 1.97 | CHF 2.10 | CHF 1.83 | Salario lordo / ora | CHF 25.56 | CHF 27.31 | CHF 23.75 |
Formato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni | Salario normale CHF 3'846/ mese | Salario elevato CHF 4'110/ mese | TI CHF 3'573/ mese |
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Salario di base / ora | CHF 21.10 | CHF 22.55 | CHF 19.60 | Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) | CHF 0.68 | CHF 0.72 | CHF 0.63 | Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) | CHF 2.31 | CHF 2.47 | CHF 2.14 | 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza) | CHF 2.01 | CHF 2.14 | CHF 1.86 | Salario lordo / ora | CHF 26.10 | CHF 27.88 | CHF 24.23 | Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%. Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può - con il consenso della commissione professionale paritetica competente - autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell'elenco all' Appendice 1.
Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). CCL per il settore del prestito di personale: articoli 18, 20, 21 e 22; appendici 2 e 3Categorie salarialiCategorie salariali | Descrizione |
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Qualificati | Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l'attività in questione, oppure un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell'attività in questione | Formato | Sono considerati lavoratori formati, colore che possono vantare almeno quattro anni di esperienza professionale nel l'attività in questione, sempre che per l'attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all'88% dei salari minimi dei lavoratori qualificati | Non qualificati | | Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 20Aumento salarialeAttenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell'elenco all'Appendice 1.
Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioSussiste un diritto alla 13a mensilità. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell'elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2Assegni per i figliAttenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell'elenco all'Appendice 1.
Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementari | Numero ore | Supplemento |
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Orario normale | 42 ore la settimana | | Ore supplementari | 43a (> 42 ore) - 45a ora settimanale | Pagamento senza supplemento, risp. compensazione 1:1 | Lavoro straordinario | 46a (> 45 ore) ora settimanale o 10a ora e mezza (> 9 ore e 30 min.) ora giornaliera | supplemento del 25% (salario di base + parte 13e mensilità) per i giorni settimanali e del 50% (salario di base + parte 13e mensilità) per le domeniche | I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa state quella categoria di lavoro straordinario con i maggior numero di ore per settimana. Per i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato. Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 12 e 24Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleOre di lavoro notturno prestate provvisoriamente (23 alle 6): supplemento salariale del 25% Turni di lavoro notturno prestati provvisoriamente (23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25% I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato. Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 24 e 25Lavoro a turni / servizio di picchettoTurni di lavoro notturno temporaeno prestati provvisoriamente (23 alle 6, 22 alle 5 o 00 alle 7): supplemento salariale del 25% Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 25Rimborso spesePasti fuori sede: Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un'indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 27Altri supplementiAttenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoro42 ore a settimana Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 12VacanzeCategoria d'età | Giorni di vacanze | Indennità |
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Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% | A partire dal 20° anno di età | 20 giorni lavorativi | 8.33% | A partire dal 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.6% | Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanze. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 13 e appendice 2Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni remunerati (*1) |
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Matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore | 3 giorni | Decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente | 3 giorni | Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri | 1 giorno | Nascita o matrimonio (al matrimonio é equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a | 1 giorno | Proprio trasloco | 1 giorno | Ispezione militare | 1/2 giorno | Cura dei propri figli malati, o di quelli che vivono nella stessa economia domestica: al massimo, per ogni caso di malattia | 3 giorni | Adempimento di obblighi legali | Le ore necessarie | (*1) Gli giorni sono remunerati dopo il periodo di prova. L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 15Giorni festivi retribuitiTrascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all'indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. II datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% (per le modalità di conteggio fa state l'Appendice 2). Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all'indennità per la perdita di guadagno per il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 14, appendice 2Congedo di formazioneLe parti contraenti esse sostengono e promuovono l'aggiornamento professionale dei lavoratori a prestito, al fine di consentire loro di progredire sul piano professionale e di migliorare la loro posizione sul mercato del lavoro dei lavoratori.
Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: - Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria - al massimo 2 giorni di periodo di attesa - Premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi. - Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. - Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento. La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto. Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori: - impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori. Infortunio: - Assicurazione obligatoria - Infortuni non professionali: coperti secondo le disposizioni della Suva
Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo maternità: Conformemente alla Legge sulle indennità di perdita di guadagno; al massimo 14 settimane (GE: 16 settimane), 80% del reddito medio; sotto forma di indennità giornaliera, max. 98 indennità giornaliere (GE: max. 112 indennità giornaliere)
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17Servizio militare / civile / di protezione civileLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. Attenzione: Per le disposizioni salariali e sulla durata del lavoro ai sensi dell' articolo 20 LC (RS 823.11) e dell' articolo 48a OC (RS 823.111) vige il principio della precedenza di tali disposizioni dei CCL dichiarati d' obbligatorietà generale, e dei CCL figuranti nell' elenco all' Appendice 1.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoContributi professionali:
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento.
Per gli iscritti alle organizzazioni contraenti le spese occasionate dall'applicazione del contratto e dalla formazione sono incluse nella quota sociale. Il rimborso della quota è disciplinato in un regolamento specifico e ammonta al massimo all?80% della quota sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteLe parti contraenti esse sostengono e promuovono per divulgare e migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito. Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. Secondo l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, le aziende acquisitrici sono responsabili delle misure e istruzioni complementari e a tal fine devono mettere a disposizione i dispositivi di protezione di base e le tute di protezione necessarie. Inoltre le aziende acquisitrici devono garantire il rispetto delle istruzioni di protezione (rimozione dell'amianto/lavori nell'acqua, nel fango, lavori sotterranei, ecc.), nonché comunicare e versare alle aziende prestatrici le indennità dovute al lavoratore. Eventuali contravvenzioni sono considerate violazioni dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26DisdettaTermine di preavvisoPer i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
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Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni | Dal quarto al sesto mese | 7 giorni | A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo | I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriUnia Syna Società svizzera degli impiegati del commercio Impiegati SvizzeriRappresentanza dei datori di lavoroswissstaffingOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneApplicazione: L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). L'organizzazione, i compiti e le competenze sono definite in un regolamento.
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Il regolamento definisce i compiti nei dettagli.
Commissioni professionali paritetiche regionali: Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza. Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria: Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale. Controlli aziendali: CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento) Organi di controllo: I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36FondoFondo sociale per sostenere l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Tribunale arbitrale | 2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR. -II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. -termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine. I dettagli sono disciplinati dal regolamento.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40Obbligo della paceNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale » CCL Prestito di personale 2019-2020 (450 KB, PDF)» Usages chimie 2018 (Canton de Genève) (48 KB, PDF)» Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève
» Documento PDF
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