CCL-N del gruppo Migros
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Il contratto è valido per tutto il territorio della Confederazione Svizzera (contratto di società). *Articolo 2.1*
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLCCL aziendali Tutta la SvizzeraRamo professionaleCommercio al dettaglio (centri commerciali compresi)Responsabile del CCLSocietà degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)Numero di occupati assoggettati50'000 (2014), 60'000 (2011)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoIl contratto è valido per tutto il territorio della Confederazione Svizzera (contratto di società). Articolo 2.1Campo d'applicazione aziendaleIn linea di principio, si applica nelle seguenti imprese Migros: a) nella FCM in quanto impresa a sé stante; b) nelle imprese industriali, imprese di servizi e altre imprese Migros contraenti secondo l'appendice 1; c) nelle Società Cooperative Migros contraenti. Articolo 2.2Campo d'applicazione personaleSono sottoposti obbligatoriamente al presente contratto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori a tempo pieno o a tempo parziale assunti dalle imprese Migros, ai sensi della cifra 2.2, a tempo indeterminato o determinato. Il presente contratto non si applica alle collaboratrici e ai collaboratori seguenti: a) ai membri della direzione e ai quadri; b) alle collaboratrici e ai collaboratori con contratto di lavoro di tre mesi al massimo; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il presente contratto è applicabile a partire dal momento in cui è stata convenuta espressamente o tacitamente la proroga o la stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; c) ai collaboratori che lavorano a tempo parziale per un’impresa Migros a un tasso di occupazione inferiore al 20 per cento; d) alle persone in formazione; tuttavia, le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia agli apprendisti; le persone in formazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere di essere assoggettate al presente contratto se si impegnano per iscritto ad adempiere gli obblighi connessi all’assoggettamento; e) alle persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS e a quelle che percepiscono una rendita di vecchiaia dall’AVS o prestazioni di vecchiaia dalla previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria. Non sono esclusi dall’assoggettamento al presente contratto le collaboratrici e i collaboratori che, con il consenso dell’impresa Migros, rimangono al servizio della stessa oltre l’età di pensionamento regolamentare della CPM e differiscono il percepimento della rendita di vecchiaia. Articolo 3Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaLe parti contraenti si impegnano a intavolare tempestivamente, prima della scadenza del contratto, trattative in vista del suo rinnovo. Articolo 69.2+4InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione nazionale Commissione nazionale del Gruppo Migros Casella postale 1766 Limmatstrasse 152 8031 Zurigo 044 277 22 44 lako@migros.ch SIC Svizzera Società degli impiegati di commercio Via Vallone 27 6500 Bellinzona 091 821 01 01 info@sicticino.ch www.sicticino.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiSalario minimo dal 1° gennaio 2015: CHF 3'900.--. I dirigenti e la commissione del personale di una società possono accordarsi per un salario minimo inferiore, a condizione che ciò è necessario per ragioni economiche o regionali. Salari di riferimento dal 1° gennaio 2015: Formazione | Salario |
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Formazione di base di 4 anni | CHF 4'300.-- | Formazione di base di 3 anni | CHF 4'100.-- | Formazione di base di 2 anni | CHF 4'000.-- | Articolo 38.2; accordo salariale Migros 2015Aumento salariale2015: La masse salariale aumenta da 0.7 a 1.2%. Per informazione: Le parti contraenti svolgono annualmente trattative sugli deguamenti salariali per l’inizio del nuovo anno civile. Articolo 38.2; accordo salariale Migros 2015Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioTredicesima mensilità: Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile. Se il rapporto di lavoro termina o inizia nel corso dell'anno civile, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto a una quota proporzionale della tredicesima. Premi di fedeltà: Premi di fedeltà | in denaro o sotto forma di congedo pagato |
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dopo 5 anni di servizio | CHF 1'500.-- o 5 giorni | dopo 10 anni di servizio | CHF 2'500.-- o 10 giorni | dopo 15 anni di servizio | CHF 3'500.-- o 15 giorni | dopo 20 anni di servizio | CHF 4'500.-- o 20 giorni | dopo 25 anni di servizio | CHF 5'500.-- o 20 giorni | dopo 30 anni di servizio | CHF 6'500.-- o 20 giorni | dopo 35 anni di servizio | CHF 7'500.-- o 20 giorni | dopo 40 anni di servizio | CHF 8'500.-- o 20 giorni | Articoli 39.1 e 43; appendice 2Assegni per i figliLe parti contraenti garantiscono che le imprese verseranno alle collaboratrici e ai collaboratori almeno gli assegni per i figli, assegni di nascita e assegni familiari minimi previsti dalle pertinenti leggi cantonali. Entro i limiti delle loro possibilità, le imprese possono sostenere le famiglie con figli con prestazioni più estese. Articolo 40Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariLe collaboratrici e i collaboratori sono tenuti a prestare ore di lavoro straordinario nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da loro in base al principio della buona fede. Il lavoro straordinario deve in linea di massima essere compensato mediante tempo libero di durata equivalente (rapporto 1:1). Se non è compensato mediante tempo libero, il lavoro straordinario deve essere retribuito tenendo conto del supplemento legale minimo del 25%. E possibile convenire per quanto concerne il lavoro straordinario, che le ore supplementari che devono essere prestate normalmente, vengano compensate con un importo forfettario; oppure che le ore supplementari vengano retribuite con il supplemento di salario soltanto quando occorre lavorare oltre le ore supplementari che devono essere prestate normalmente. Articolo 31Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso speseGli esborsi sostenuti in rapporto con l’attività lavorativa vengono indennizzati in base al regolamento interno dell’impresa. Se un collaboratore utilizza il veicolo privato per la propria attività d’intesa con l’impresa, l’uso del veicolo viene indennizzato in base al regolamento interno all’impresa. Articolo 41.2Altri supplementiLe indennità e i supplementi il cui versamento non è obbligatoriamente previsto dalla legge, o che eccedono i minimi previsti dalla legge, vengono definiti dalle imprese. Dette indennità e supplementi possono essere inclusi in un accordo settoriale ai sensi della cifra 60 o in un accordo aziendale ai sensi della cifra 61. Articolo 41Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroLa durata normale del lavoro settimanale per le collaboratrici e i collaboratori a tempo pieno è pari a 41 ore (tasso di occupazione = 100%). Essa deve essere rispettata in media nell'arco di un periodo massimo di 12 mesi. È considerata occupazione a tempo pieno (tasso del 100%) anche una durata normale del lavoro settimanale di 40 ore, se contemporaneamente la durata delle vacanze viene ridotta di una settimana. Articolo 28.1VacanzeCategoria d'èta | Vacanze |
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A decorrere dal primo giorno di lavoro stabilito nel contratto e fino al 20° anno di servizio | 5 settimane | Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti | 6 settimane | A decorrere dal 21° anno di servizio o dall'età di 50 anni | 6 settimane | A decorrere dal 31° anno di servizio o dall'età di 60 anni | 7 settimane | Articolo 32Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati |
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Proprio matrimonio | 3 giorni lavorativi | Matrimonio di genitori, fratelli e sorelle, figli o abiatici (figli di figli) | 1 giorno lavorativo | Decesso del coniuge o del convivente, di figli propri o di un genitore | 5 giorni lavorativi | Decesso del suocero o della suocera, rispettivamente di un genero, di una nuora o di un fratello o una sorella | 2 giorni lavorativi | Decesso di un nonno o una nonna, di abiatici, di un cognato o una cognata, di una zia o uno zio | 1 giorno lavorativo | Trasloco in un altro appartamento (eccettuato il trasloco in un altro monolocale ammobiliato) | 1 giorno lavorativo | Riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata di lavoro | Congedo di paternità/adozione | 3 settimane (rgli può inoltre chiedere fino a 2 settimane di congedo supplementare non pagato) | I genitori acquisiti (patrigno e matrigna) e affidatari sono equiparati ai genitori naturali, le coppie omosessuali ai coniugi e conviventi. Alle collaboratrici o ai collaboratori che, in caso di malattia di un figlio proprio o di un familiare che vive nella stessa economia domestica e nel territorio di validità del presente contratto, comprovano di non avere a disposizione nessuna persona che possa prendersene cura, è di regola accordato a tal fine un congedo fino a tre giorni con pieno diritto al salario. Articoli 36 e 48Giorni festivi retribuitiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleCongedo di formazioneAi membri delle Commissioni del personale o di un altro organo dell'impresa, ai membri del Consiglio di fondazione della CPM e ai delegati che intendono partecipare ad assemblee professionali o seguire corsi di perfezionamento organizzati da associazioni di lavoratori firmatarie o da associazioni professionali viene concesso un congedo pagato pari di regola a 5 giorni l'anno. A tale scopo, occorre presentare tempestivamente una domanda corredata del programma del corso o del convegno. I membri delle associazioni contraenti che intendono partecipare a corsi o convegni della loro associazione devono presentare tempestivamente ai servizi aziendali designati una domanda di congedo di formazione corredata del programma. Su simili richieste si deciderà di caso in caso. Articolo 37Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia Prestazione: 100% durante 730 giorni Premi: I contributi per l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico dell'impresa nonché delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo dell‟impresa non deve essere inferiore al contributo versato dalla collaboratrice o dal collaboratore. Infortiunio L'impresa assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze di infortuni professionali; il personale occupato a tempo pieno è assicurato anche contro le conseguenze di infortuni non professionali. Il personale occupato a tempo parziale è anch‟esso assicurato contro gli infortuni non professionali se lavora almeno 8 ore a settimana conformemente a quanto previsto dalla LAINF. Prestazione: Durante minimo 3 mesi 100% dal salario, al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una rendita. Premi: Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professionali è pagato dall‟impresa. Il premio dell‟assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Articoli 45 e 46Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo di maternità: 16 settimane, 100% dal salario. Congedo di paternità/adozione: Congedo pagato di 3 settimane. Egli può inoltre chiedere fino a 2 settimane di congedo supplementare non pagato. Articolo 48Servizio militare / civile / di protezione civileDurante la scuola reclute e i periodi di servizio equiparati e i servizi di avanzamento nell'Esercito svizzero, l'indennità di perdita di guadagno legale è completata come segue: Chi | Indennità |
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Collaboratori senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli | 75 per cento del salario netto completo durante il periodo della scuola reclute e i periodi di servizio equiparati | | 100 per cento del salario netto completo durante i servizi normali e di avanzamento, fino a quattro settimane per anno civile | Collaboratori con obblighi di mantenimento nei confronti di figli | Il salario netto completo | Articolo 50Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoIl pensionamento anticipato prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria (63 anni compiuti) è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al compimento dei 58 anni d’età. La rendita di vecchiaia, calcolata in base agli anni di assicurazione conteggiati fino al pensionamento anticipato, viene ridotta dello 0.15% per ogni mese intero di anticipo. Articolo 24 Regolamento di previdenza della cassa pensioni migros 2008Protezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneLe imprese creano tra i collaboratori un clima di reciproco rispetto e di tolleranza che escluda discriminazioni fondate in particolare sul sesso, sull’età, sulla provenienza, sulla razza, sulle inclinazioni sessuali, sulla lingua, sulla posizione sociale, sulle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o su una qualunque disabilità, e che non tolleri il mobbing e altre molestie sessuali o di altro genere. Articolo 16.2Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiPrincipio Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione delle pari opportunità all'interno del Gruppo Migros. In caso di necessità, discutono le questioni che emergono in tale contesto in seno alla Commissione paritetica. Alle imprese si raccomanda in particolare - di promuovere il perfezionamento professionale delle donne; - di favorire le possibilità di avanzamento per le donne; - di agevolare e promuovere il reinserimento delle donne nella professione svolta originariamente o in una nuova professione. Molestie sessuali Le imprese emanano direttive al fine di impedire che vengano inflitte molestie sessuali o praticato il mobbing sul posto di lavoro e creano strutture alle ai quali i collaboratori possono rivolgersi. Professione e famiglia Le imprese promuovono modelli di orario di lavoro innovativi, che consentano in particolare di conciliare meglio professione e famiglia. Parità salariale Per un lavoro equivalente, donne e uomini hanno diritto allo stesso salario. Articoli 16.3, 21, 28.2 e 38.1Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteLa sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in azienda e sul posto di lavoro servono a proteggere i collaboratori dai danni conseguenti a infortuni, malattie professionali e problemi di salute associati all’attività lavorativa. La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute rappresentano un compito congiunto dell’impresa e dei collaboratori. Le imprese emanano al riguardo opportune direttive. Articolo 19Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàIl CCL non si applica alle persone in formazione; tuttavia, le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia agli apprendisti; le persone in formazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere di essere assoggettate al presente contratto se si impegnano per iscritto ad adempiere gli obblighi connessi all’assoggettamento; Vacanze Vacanze per persone in formazione e giovani fino ai 20 anni compiuti: 6 settimane Congedo giovanili: Per lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo. Articoli 3.2 e 32.1; CO 3291+eDisdettaTermine di preavvisoAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Durante il tempo di prova (2 mesi, un massimo di 3 mesi) | 7 giorni | Nel primo anno di servizio | 1 mese | Dal secondo al nono anno di servizio | 2 mesi | Dal decimo anno di servizio | 3 mesi | Articoli 13 e 15Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriLa Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) L'Associazione Svizzera del Personale della Macelleria (ASPM)Rappresentanza dei datori di lavoro- la FCM - le imprese rappresentate dalla FCM come all‟appendice 1 - la Società Cooperativa Migros Aare - la Società Cooperativa Migros Basilea - la Società Cooperativa Migros Ginevra - la Società Cooperativa Migros Lucerna - la Società Cooperativa Migros Neuchâtel-Friburgo - la Società Cooperativa Migros Ostschweiz - la Società Cooperativa Migros Ticino - la Società Cooperativa Migros Vaud - la Società Cooperativa Migros Vallese - la Società Cooperativa Migros ZurigoOrgani pariteticiOrgani d'esecuzioneLa Commissione paritetica si compone di un numero uguale di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Inoltre, le associazioni di lavoratori firmatarie e la Commissione nazionale del Gruppo Migros designano ciascuna un rappresentante o una rappresentante. Nell'ambito della partecipazione sociale, la Commissione paritetica garantisce la collaborazione tra le parti contraenti e la Commissione nazionale e veglia inoltre al rispetto e all'attuazione del presente contratto; salario, controversia tra le parti contraenti. Articoli 6 e 7PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliI membri delle associazioni contraenti che intendono partecipare a corsi o convegni della loro associazione devono presentare tempestivamente ai servizi aziendali designati una domanda di congedo di formazione corredata del programma. Su simili richieste si deciderà di caso in caso. Articolo 37.2Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Commissioni del personale: All‟interno delle imprese vengono designate Commissioni del personale che assumono, in qualità di parti sociali, la difesa degli interessi comuni delle collaboratrici e dei collaboratori nei confronti delle direzioni aziendali. I diritti e gli obblighi delle Commissioni del personale e la loro collaborazione con le direzioni aziendali sono retti dall'Ordinamento di partecipazione, il quale figura nell'appendice 5 del presente contratto. Commissione nazionale: Organizzazione mantello delle Commissioni del personale delle imprese del Gruppo Migros assoggettate al contratto collettivo di lavoro nazionale e dei collaboratori di ambo i sessi rappresentati da dette Commissioni. Non ha personalità giuridica propria ed è apartitica e aconfessionale. Articoli 9 e 10Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleL'appartenenza o la non appartenenza a un'associazione di lavoratori non deve arrecare alcun pregiudizio alle collaboratrici e ai collaboratori. In particolare, l'attività sindacale e la difesa di diritti contrattuali non possono costituire motivo di disdetta. Articolo 22.2Misure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNel quadro della Commissione paritetica, le parti contraenti cercano insieme i mezzi e le soluzioni per sfruttare, nel caso di tali ristrutturazioni aziendali, tutte le possibilità di mantenere o ricreare i posti di lavoro pur preservando la competitività. Se in caso di ristrutturazione aziendale un taglio dei posti di lavoro non può essere evitato, e se si prevedono licenziamenti di collaboratrici e collaboratori, viene elaborato un piano sociale. Il piano sociale è inteso a evitare per quanto possibile o a mitigare le difficoltà umane, sociali ed economiche che la ristrutturazione comporta per le collaboratrici e i collaboratori toccati. L'obiettivo prioritario del piano sociale consiste nel procurare, attraverso una gestione attiva della mobilità, nuove prospettive professionali alle collaboratrici e ai collaboratori toccati. A offrire loro il collocamento in un altro posto di lavoro accettabile, ad accompagnarli nel riorientamento professionale e a mantenere e migliorare la loro collocabilità sul mercato del lavoro, grazie a misure e offerte appropriate. La gestione della mobilità è sostenuta e completata da prestazioni finanziarie determinate in base alla situazione e alle necessità delle collaboratrici e dei collaboratori toccati. Articoli 65 e 66Disciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Parte contraente | 2° livello | Commissione paritetica | 3° livello | Collegio arbitrale | Articoli 7 e 12Obbligo della paceLe parti contraenti si impegnano a salvaguardare la pace del lavoro e a rinunciare a qualsiasi misura di lotta. L'obbligo di salvaguardare la pace del lavoro ha carattere illimitato e non riguarda soltanto gli oggetti disciplinati dal presente contratto. Articolo 11.1
» CCLN per il Gruppo Migros 2015-2018 (1088 KB, PDF)» Migros 2015 Lohnvereinbarung / accord salarial (n’existe pas en version française) / accordo salariale (non esiste in versione italiana) (54 KB, PDF)
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