CCL per nuovi assunti e personale ausiliario Posta
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Questo CCL non é stato rinnovato e pertanto non é più in vigore, oppure nel frattempo é stato sostituito da un altro CCL.
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : 01.01.2012 - 31.12.2015
Conferimento dell’obbligatorietà generale: (nessun dato)
CCL aziendale (Posta; tutta Svizzera)
Criterio di selezione
(51
su
51)
Condizioni di lavoro
Contributi | Fondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento | |
Partenariato sociale
Organi paritetici | Organi d'esecuzione | Fondo |
Dettagli CCL conformemente al criterio di selezioneinizio pagina
Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLCCL aziendaliResponsabile del CCLFritz Gurtner (syndicom)Numero di occupati assoggettatica. 3'000 (2011)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoCCL aziendale (Posta; tutta Svizzera)Campo d'applicazione aziendaleCCL aziendale (Posta; tutta Svizzera)Campo d'applicazione personale1Sono considerati personale ausiliario (a–d) risp. nuovi assunti (e) i collaboratori/le collaboratrici: a. con contratto individuale di lavoro di durata determinata di tre mesi al massimo; b. impiegati in media meno di otto ore a settimana o con un grado di occupazione medio inferiore al 20%; c. impiegati esclusivamente per il recapito mattutino di quotidiani; d. chiamati dalla Posta a svolgere attività non pianificabili in base a un contratto quadro individuale e che possono rifiutare il singolo incarico (lavoro occasionale). e. impiegati (con un grado d’occupazione minimo del 20 %) per un periodo superiore a tre mesi. Qualora il contratto individuale di lavoro sia limitato ad un periodo inferiore a 18 mesi, esso può essere prolungato al massimo due volte fino al raggiungimento del periodo massimo complessivo di 18 mesi. Qualora il rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata prosegua anche dopo un periodo di 18 mesi, il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro di durata indeterminata ai sensi del CCL Posta. Articolo 11Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaIl CCL e vale a tempo indeterminato. Può essere disdetto da qualunque parte contraente con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile, la prima volta per il 31 dicembre 2004. Articolo 80InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticasyndicom - Sindacato dei media e della comunicazione Fritz Gurtner Monbijoustrasse 33 Casella postale 6336 3001 Berna 058 817 18 18 mail@syndicom.chCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiLivello di funzione (LF; cfr. griglia delle funzioni appendice 2 CCL Posta) | A: tutti i collaboratori/tutte le collaboratrici (ad eccezione di B e C) | | B: scolari e studenti dal 18° al 25° anno di età; collaboratori/collaboratrici con CIL di durata determinata giusta la cifra 11 lett. a nei primi tre mesi; collaboratori/collaboratrici impiegati esclusivamente per il recapito mattutino di quotidiani | | C: Collaboratori/collaboratrici fino al compimento del 18o anno di età | |
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| salario orario (inclusa la parte di tredicesima mensilità) | salario mensile (senza la parte per la tredicesima mensilità) | salario orario (inclusa la parte di tredicesima mensilità) | salario mensile (senza la parte per la tredicesima mensilità) | salario orario (inclusa la parte di tredicesima mensilità) | salario mensile (senza la parte per la tredicesima mensilità) | 1 | CHF 20.50 | CHF 3'412.-- | CHF 18.50 | CHF 3'070.-- | CHF 16.40 | CHF 2'731.-- | 2 | CHF 22.65 | CHF 3'697.-- | CHF 20.50 | CHF 3'329.-- | CHF 18.20 | CHF 2'957.-- | 3 | CHF 24.95 | CHF 4'040.-- | CHF 22.45 | CHF 3'634.-- | CHF 20.05 | CHF 3'230.-- | 4 | CHF 27.30 | CHF 4'493.-- | CHF 24.50 | CHF 4'045.-- | CHF 21.85 | CHF 3'594.-- | 5 | CHF 30.65 | CHF 4'891.-- | 6 | CHF 32.85 | CHF 5'232.-- | 7 | CHF 35.75 | CHF 5'688.-- | 8 | CHF 39.30 | CHF 6'257.-- | 9 | CHF 42.95 | CHF 6'825.-- | 10 | CHF 47.10 | CHF 7'507.-- | Fissazione dei salari iniziali per il personale di età inferiore ai 25 anni e con meno di sei anni di esperienza - salario iniziale (valori 2012): Livelli di funzione | Salario orario (inclusa la parte di tredicesima mensilità, ma senza l’indennità per le vacanze) | Salario mensile senza la parte per la tredicesima mensilità |
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1 | CHF 20.50 | CHF 3'412.-- | 2 | CHF 22.65 | CHF 3'639.-- | 3 | CHF 23.22 | CHF 3'697.-- | 4 | CHF 25.51 | CHF 4'062.-- | 5 | CHF 25.75 | CHF 4'101.-- | 6 | CHF 27.50 | CHF 4'380.-- | 7 | CHF 30.-- | CHF 4'777.-- | 8 | CHF 32.80 | CHF 5'223.-- | 9 | CHF 36.02 | CHF 5'735.-- | 10 | CHF 39.65 | CHF 6'313.-- | Diritti del lavoratore temporaneo | Durata del servizio: 1-3 mesi | Durata del servizio: 4-6 mesi* |
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Salari minimi | Scala CCL personale ausiliario (Posta) | Scala CCL Posta | Indennità per lavoro notturno | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) | Vacanze | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) |
* Vedi anche cifra 11 lettera e capoverso 2 CCL nuovi assunti e personale ausiliario Posta Appendice: articolo 1Aumento salariale2014: Versamento unico di CHF 700.-- Per informazione: Fino al 15 ottobre di ogni anno, ogni parte contraente può esigere trattative su misure salariali collettive (incluse le quote individuali) e sottomettere le proprie proposte alle altre parti contraenti. La Posta mette preventivamente a disposizione dei sindacati contraenti le informazioni rilevanti sull’andamento degli affari e sui salari e le indennità – sotto forma di statistiche anonime. Per le trattative salariali, i criteri da osservare sono in particolare la situazione economica della Posta, alla luce dell’evoluzione della produttività e della situazione sul mercato del lavoro, nonché l’evoluzione del costo della vita (compensazione del rincaro). Le parti contraenti possono fissare i salari e le indennità per un periodo anche superiore a un anno. Articolo 71Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioTredicesima: Il salario vengono versati in 13 rate. Articolo 3000Assegni per i figliAssegni familiari mensilmente (fatte salve disposizioni cantonali prevedenti assegni di importo superiore): - CHF 330.-- per il primo figlio/la prima figlia avente diritto all’assegno; - CHF 206.-- per ogni altro figlio/altra figlia avente diritto all’assegno; - CHF 250.-- per ogni altro figlio/altra figlia avente diritto all’assegno, che abbia compiuto il 16° anno d’età e sia in formazione. Articolo 32; appendice 1: articolo 3Supplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariCollaboratori/collaboratrici con salario mensile: Le ore supplementari devono essere compensate con un congedo di pari durata. Se non è possibile accordare una compensazione temporale, la compensazione è erogata in contanti con un supplemento del 25 %. Collaboratori/collaboratrici con salario a ore: Le ore supplementari devono essere compensate con un supplemento del 25 %, nella misura in cui nella media di 28 giorni vengono superate le 42 ore settimanali. Ore supplementari in caso d’impiego a tempo parziale: Per i collaboratori/le collaboratrici impiegati a tempo parziale, sono considerate supplementari le ore settimanali che superano la durata contrattuale del lavoro. In deroga alla cifra 421, il pagamento viene effettuato senza supplemento fino al raggiungimento di 42 ore settimanali. I collaboratori/le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chiamati a svolgere regolarmente o senza accordo preliminare attività che si estendano a lungo termine oltre la durata del lavoro convenuta nel CIL. Articolo 421Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleSupplemento di tempo/Indennità per lavoro notturno (personale impiegato nella produzione): Vengono erogati i seguenti supplementi di tempo: – supplemento di tempo fra le ore 22 e le ore 24: 15 %; – supplemento di tempo fra le ore 24 e le ore 4: 30 % (40 % per i collabo-ratori/le collaboratrici dal compimento del 55° anno di età). Il supplemento viene concesso anche fra le ore 4 e le ore 5 nella misura in cui il collaboratore/la collaboratrice inizi il lavoro prima delle ore 4. Per il periodo di tempo fra le ore 20 e le ore 5 viene versata anche un’indennità per lavoro notturno conformemente all’appendice 1; fanno eccezione i collaboratori/le collaboratrici giusta la cifra 11 lettera c. Supplemento di salario (personale impiegato nell’amministrazione): Al collaboratore/alla collaboratrice sottoposto/a per analogia alla Legge sul lavoro che svolge lavoro notturno temporaneo, invece del supplemento di tempo e dell’indennità per lavoro notturno giusta la cifra 430 viene versato fra le ore 22 e le ore 5 un supplemento di salario del 25 %. I collaboratori e le collaboratrici che a turni regolari (almeno per 10 mesi all’anno) svolgono lavoro domenicale e notturno hanno diritto, oltre alle indennità, ad un’indennità per le vacanze: – 8.33% in caso di diritto a 4 settimane di vacanze – 10.64% in caso di diritto a 5 settimane di vacanze – 13.04% in caso di diritto a 6 settimane di vacanze Indennità per lavoro domenicale: CHF 10.55/h Indennità per lavoro notturno: CHF 2.90/h Diritti del lavoratore temporaneo | Durata del servizio: 1-3 mesi | Durata del servizio: 4-6 mesi* |
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Salari minimi | Scala CCL personale ausiliario (Posta) | Scala CCL Posta | Indennità per lavoro notturno | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) | Vacanze | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) |
* Vedi anche cifra 11 lettera e capoverso 2 CCL nuovi assunti e personale ausiliario Posta Articoli 43 e 45; appendice 1: articolo 3Rimborso speseDie Post ersetzt der/dem Mitarbeitenden alle durch die Ausführung der Arbeit notwendigerweise entstehenden Auslagen. Bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten werden die damit verbundenen Mehrauslagen entschädigt. Für Geschäftsreisen sind in der Regel die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Die Post bewilligt auf Antrag die Benützung eines Privat- oder Mietfahrzeugs, wenn dadurch Zeit und Kosten eingespart werden können. Artikel 241Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoro41h/settimana Articolo 40VacanzeAnni compiuti nell’anno in cui sussiste il diritto | Diritto alle vacanze |
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fino al 20° incluso | 5 settimane | dal 21° al 49° incluso | 4 settimane | dal 50° al 59° incluso | 5 settimane | dal 60° | 6 settimane | Diritti del lavoratore temporaneo | Durata del servizio: 1-3 mesi | Durata del servizio: 4-6 mesi* |
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Salari minimi | Scala CCL personale ausiliario (Posta) | Scala CCL Posta | Indennità per lavoro notturno | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) | Vacanze | CCL personale ausiliario (Posta) | CCL personale ausiliario (Posta) |
* Vedi anche cifra 11 lettera e capoverso 2 CCL nuovi assunti e personale ausiliario Posta Articolo 4500Giorni di congedo retribuiti (assenze)Evento | Congedo pagato |
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adempimento di obblighi legali di cittadino/a | il tempo necessario conformemente alla convocazione | matrimonio del collaboratore/della collaboratrice (anche se nuove nozze; la legalizzazione dell’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio) | 1 giorno | matrimonio di un/a figlio/a, di un genitore, di un fratello/una sorella (la legalizzazione dell’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio) | 1 giorno | nascita di un figlio | 2 giorni per il padre | adozione di un figlio | 2 giorni (se padre e madre sono impiegati presso la Posta: 2 giorni per entrambi) | malattia grave improvvisa o incidente del/della coniuge, del partner, di un genitore o di un figlio | fino a 1 settimana | decesso del/della coniuge, del partner, di un genitore o di un figlio | fino a 1 settimana | Articolo 470Giorni festivi retribuitiI collaboratori/le collaboratrici hanno diritto, ogni anno civile, ai seguenti giorni liberi: a. personale impiegato nell’amministrazione: – le domeniche; – più un massimo di dieci giorni festivi abituali presso il luogo di lavoro o nel luogo base giusta l’appendice 3 CCL Posta. Non vi è alcuna compensazione se nella relativa località questi giorni festivi cadono di domenica o in un giorno libero per il collaboratore/la collaboratrice interessato/a. Se un giorno festivo giusta l’appendice 3 CCL Posta coincide con un giorno di vacanza, può essere ricuperato. In caso di inizio o di fine del rapporto di lavoro durante l’anno, il collaboratore/ la collaboratrice ha diritto ai giorni festivi che cadono durante il rispettivo periodo. b. personale impiegato nella produzione: 62 giorni di riposo. Articolo 46Congedo di formazioneNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleIndennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioMalattia: - Personale ausiliario giusta la cifra 11 lettere b e c (impiegati in media meno di otto ore a settimana o con un grado di occupazione medio inferiore al 20 %; impiegati esclusivamente per il recapito mattutino di quotidiani): Un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva prevede il pagamento di un’indennità giornaliera pari all’80 % del salario assicurato soggetto ad AVS per una durata massima di 720 giorni, meno un periodo di attesa pari a 60 giorni I collaboratori e le collaboratrici versano un contributo pari a un terzo del premio per i costi di indennità di salario in caso di malattia. - Personale ausiliario giusta la cifra 11 lettere a e d (con contratto individuale di lavoro di durata determinata di tre mesi al massimo; chiamati dalla Posta a svolgere attività non pianificabili in base a un contratto quadro individuale e che possono rifiutare il singolo incarico (lavoro occasionale)): Per i collaboratori/le collaboratrici giusta la cifra 11 lettere a e d non sussiste nei confronti della Posta alcun diritto di versamento del salario in caso d’incapacità lavorativa per malattia, né una copertura di un’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva in caso di malattia. Invece di continuare a percepire il salario, il collaboratore/la collaboratrice riceve un supplemento salariale pari al 2.5%. Esso è destinato alla stipulazione da parte del collaboratore/della collaboratrice di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. - Nuovi assunti giusta la cifra 11 lettera e (impiegati (con un grado d’occupazione minimo del 20 %) per un periodo superiore a tre mesi. Qualora il contratto individuale di lavoro sia limitato ad un periodo inferiore a 18 mesi, esso può essere prolungato al massimo due volte fino al raggiungimento del periodo massimo complessivo di 18 mesi. Qualora il rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata prosegua anche dopo un periodo di 18 mesi, il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro di durata indeterminata ai sensi del CCL Posta): Al termine del periodo di prova sussiste il diritto al pagamento del salario integrale durante l’inabilità al lavoro in seguito a infortunio e malattia per i primi 360 giorni. Qualora il collaboratore/la collaboratrice si ammali o subisca un infortunio durante il periodo di prova, sussiste il diritto al pagamento dell’80 % del salario durante l’inabilità al lavoro. Infortunio: I collaboratori/le collaboratrici sono assicurati conformemente alle disposizioni della LAINF. I premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono per metà a carico del collaboratore/della collaboratrice. Articolo 34Congedo maternità / paternità / parentaleCongedo di maternità: Le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indeterminata hanno diritto a un congedo di maternità pagato di: – 4 mesi con il 100 % del salario percepito, se il parto ha luogo dopo il compimento del primo anno di servizio; – 56 giorni con il 100 % del salario percepito in tutti gli altri casi, nonché in aggiunta – 42 giorni con l’80 % del salario percepito, al massimo tuttavia l’importo massimo previsto per legge, se sussiste un diritto all’indennità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Congedo paternità: 2 giorni Articoli 470 e 471Servizio militare / civile / di protezione civileIn caso di assenza dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile obbligatorio, i collaboratori/le collaboratrici impiegati da più di tre mesi hanno diritto al salario come segue: a. scuola reclute, scuola sottufficiali e ufficiali, servizio di avanzamento nonché servizio civile: 50% b. tutti gli altri servizi obbligatori: 100% Articolo 342Regolamentazioni in materia di pensionamento / pensionamento anticipatoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleProtezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneI collaboratori/le collaboratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, origine, lingua, stato di salute, eccetera. Nelle rispettive unità, le parti contraenti s’impegnano: – a proteggere la personalità dei collaboratori/delle collaboratrici; – a realizzare la parità di trattamento; – a prendere misure atte ad impedire qualunque discriminazione, molestia sessuale o mobbing e, in caso di necessità, a fornire un sostegno adeguato. Articolo 15Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNelle rispettive unità, le parti contraenti s’impegnano: – a realizzare la parità di trattamento; – a prendere misure atte ad impedire qualunque discriminazione, molestia sessuale o mobbing e, in caso di necessità, a fornire un sostegno adeguato. Articolo 15Sicurezza sul lavoro / protezione della saluteLa Posta ha riguardo per la salute dei collaboratori/delle collaboratrici. Essa prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate per proteggere la salute dei collaboratori/delle collaboratrici e per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali in seno all’azienda. La Posta adotta particolari misure cautelari per venire incontro alle necessità delle collaboratrici in caso di gravidanza. Il collaboratore/la collaboratrice è tenuto/a ad appoggiare gli sforzi della Posta e a utilizzare le attrezzature di sicurezza e gli equipaggiamenti di protezione messi a sua disposizione. Articolo 25Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàAssoggettamento al CCL: Il personale a tirocinio in formazione secondo la LFPr non è assoggettato al CCL. Vacanze: - Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane - Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl. Articolo 4500; CO 329a+eDisdettaTermine di preavvisoDurata dell’impiego | Disdetta |
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durante il periodo di prova* | 7 giorni per la fine di una settimana civileile | 1 anno o inferiore | 1 mese per la fine di un mese | fra 1 e 3 anni | 2 mesi per la fine di un mese | più di 3 anni | 3 mesi per la fine di un mese | *Nel CIL è possibile convenire un periodo di prova. Per i rapporti di lavoro di durata determinata esso può protrarsi al massimo per due settimane; per i rapporti di lavoro di durata indeterminata esso può durare fino a un mese ed essere prolungato, al massimo, di un altro mese. Articoli 210 e 61Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratorisyndicom (in passato: Sindacato della Comunicazione) transfairRappresentanza dei datori di lavoroLa Posta SvizzeraPartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)I diritti di partecipazione sono esercitati dagli organi definiti dal CCL Posta. Le commissioni del personale e le commissioni specializzate della Regione possono designare un/una rappresentante per il personale ausiliario che, di caso in caso o permanentemente, può partecipare alle sedute con voto consultivo. Gli oneri di partecipazione sono regolati per analogia dalla cifra 11 dell’appendice 7 CCL Posta. Articolo 701Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoroNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiProcedura di conciliazioneLa Commissione paritetica di conciliazione CPC giusta il CCL Posta è competente anche per le controversie concernenti il presente CCL. Le controversie fra le parti contraenti derivanti dal presente CCL sono di competenza di un tribunale arbitrale, con esclusione dei tribunali civili ordinari. Articoli 75Obbligo della pacePer tutta la durata del CCL, così come per la durata di una procedura dinanzi all’OPM giusta la cifra 75 in relazione all’appendice 8 cifra 111 capoverso 2, frase 3 CCL Posta, le parti contraenti s’impegnano a mantenere una pace del lavoro assoluta e ad astenersi da qualsiasi mezzo di lotta. In caso di conflitto imminente o in corso, le parti contraenti s’impegnano a trovare rapidamente una soluzione. Articolo 74
» CCL per nuovi assunti e personale ausiliario 2002 (versione riveduta del 1° gennaio 2011) (350 KB, PDF)» Salari minima 2012 nuovi assunti e personale ausiliario Posta (126 KB, PDF)» Mindestlöhne Temporärangestellte / Salaires minimaux Personnel temporaire / Salari minimali Personale a prestito (195 KB, XLS)» Lohnrunde 2014 Neueintretende und Aushilfen Post / Négociations salariales 2014 nouveaux collaborateurs et auxiliaires Poste (e'existe pas en version française) / Scala salariale 2014 nuovi assunti e personale ausiliario Posta (non esiste in versione italiana) (115 KB, PDF)
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Salario usuale del ramo professionale:
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