CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera
Versione del CCL
Contratto collettivo di lavoro : dal 01.04.2019
Conferimento dell’obbligatorietà generale: 01.04.2019 - 31.12.2023
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Panoramica del CCLDati di baseTipo di CCLTutta la SvizzeraRamo professionaleIndustria agroalimentare, PanetteriaResponsabile del CCLTeresa Dos Santos Lima-MatteoNumero di occupati assoggettati12'000 (2015)Numero di aziende assoggettate1'900 (2015)Campi di applicazioneCampo d'applicazione geograficoIl CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale». Articolo 4Campo d'applicazione aziendaleValido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013. Articolo 5Campo d'applicazione personaleValido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati: - attestato federale di capacità come panettiere; - attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere; - attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere; - attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere; - certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere. I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC). Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati: - certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio; - attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno); - attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio; - attestato federale di capacità come impiegato di vendita; - attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria. Disposizioni generali La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto. Articolo 6Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generaleL’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento. Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generaleLe disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento. Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio. In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione: a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.; b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti); c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale; d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica; e. musicisti, artisti, disc jockey; Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2Durata della convenzione Proroga contrattuale automatica / clausola di prorogaLa validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno. Articoli 43 e 44InformazioniInformazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione pariteticaCommissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri Radgasse 3 Postfach 8021 Zürich 043 366 66 90 info@pkbc.CHCondizioni di lavoroSalario e componenti salarialiSalari / salari minimiPersonale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | Pratica | dal 2019 | dal 2020 |
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I | dal 1° anno di servizio | CHF 3'435.-- | | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 3'435.-- | | II 1 | dal 1° anno di servizio | CHF 3'600.-- | CHF 3'636.-- | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 3'651.-- | CHF 3'687.-- | II 2 | dal 1° anno di servizio | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 4'051.-- | CHF 4'091.-- | II 3 | dal 1° anno di servizio | CHF 5'036.-- | | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 5'036.-- | | II 4 | dal 1° anno di servizio | CHF 5'313.-- | | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | CHF 5'313.-- | | Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | Certificato | dal 2019 | dal 2020 |
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I | | CHF 3'435.-- | CHF 3'435.-- | I | con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | CHF 3'500.-- | CHF 3'500.-- | II 1 | | CHF 3'600.-- | CHF 3'636.-- | II 2a | | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- | II 2b | | CHF 4'000.-- | CHF 4'040.-- | II 3 | | CHF 4'824.-- | CHF 4'824.-- | Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
Categoria | Certificato | dal 2019 |
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I | | CHF 3'470.-- | I | in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato | CHF 3'675.-- | II 1 | | CHF 3'785.-- | II 2 | | CHF 4'195.-- | II 2a | + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | CHF 4'295.-- | II 3 | | CHF 4'910.-- | Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria | dal 2019 |
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I | CHF 3'435.-- | II 1 | CHF 3'600.-- | II 2 | CHF 4'000.-- | II 3 | CHF 4'824.-- | Salari minimi / regolamentazioni salariali: I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore. Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale. Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage). Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014). Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl NeuchâtelCategorie salarialiCategoria | Descrizione |
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I - Lavoratori non formati | Sono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP) | | coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL | | coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa | II - Lavoratori formati | Sono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda) | | Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC) | | La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL | | All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati | Personale addetto alla produzione: Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione | Pratica* |
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I | non formati | | II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | dal 1° anno di servizio | | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | dal 1° anno di servizio | | | dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice | II 3 | formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | | II 4 | formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione | | * L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda. Definizione di responsabile di produzione: I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo. Personale addetto alle vendite: Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
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I | non formati | | non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) | II | formati (nel’attività corrispondente alla loro funzione) | II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo | II 2b | formati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.) | II 3 | formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale | Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale: I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo. Personale addetto alla ristorazione: Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
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I | non formati | | non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato | II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | II 2a | formati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione | II 3 | formati, con esame federale di professione | Personale addetto ad altre mansioni: Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
Categoria | Descrizione |
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I | non formati | II 1 | formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP) | II 2 | formati, con attestato federale di capacità (AFC) | II 3 | formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva | Articolo 6, Appendice 1 - 4Aumento salarialePer informazione: Dopo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo che avviene di regola a settembre, le parti contraenti conducono delle trattative salariali atte a determinare i rincari. In questo ambito, oltre alla situazione economica generale e particolare, funge da base l’indice dei prezzi al consumo in data 30 settembre. Articolo 12
Indennità di fine anno / tredicesima mensilità / gratifica / premio per anzianità di servizioDopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi. Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale. Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova. Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità. Articolo 13Assegni per i figliNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSupplementi salarialiLavoro straordinario / ore supplementariLe ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto. Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL. Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge). Articolo 18Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro seraleConformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
| Supplementi salariali |
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Supplemento effettivo | per ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%. | Supplemento forfettario | per ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto | Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3. Lavoro domenicale e nei giorni festivi vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL). Articoli 17 e 21Lavoro a turni / servizio di picchettoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleRimborso speseSe il datore di lavoro e il lavoratore non si sono messi d’accordo mediante contratto individuale di lavoro su vitto e alloggio, i seguenti tassi valgono … sulla valutazione del salario in natura.
Sorta di spese | Indennità |
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Colazione | CHF 3.50 | Pranzo | CHF 10.-- | Cena | CHF 8.-- | Alloggio | CHF 11.50 | Appendice 3 e 4: articolo 3Orario di lavoro e giorni liberiOrario di lavoroDurata normale del lavoro: 42 ore settimanale. Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni. Articolo 15VacanzeA partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario). Articolo 22Giorni di congedo retribuiti (assenze)Occasione | Giorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile) |
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Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica | 2 giorni | Congedo paternità | 2 giorni | Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio | 3 giorni | Decesso di un genitore | 2 giorni | Decesso di fratelli e sorelle | 1 giorno | Trasloco della propria economia domestica | 1 giorno | Reclutamento militare* | 1-2 Tage | Visita medica | la stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita | Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc. | tempo necessario | *Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza. Articoli 24, 28.4Giorni festivi retribuitiIl lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno civile (compresa la festa nazionale). Articolo 20Congedo di formazioneIl lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo. Articolo 25Indennità per perdita di guadagnoMalattia / infortunioAssicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO). Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico. Infortunio Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione. Premi / copertura assicurativa insufficiente I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL). Articoli 33, 36 e 37*Congedo maternità / paternità / parentaleL’indennità di maternità è regolata in base alla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
Congedo paternità: 2 giorni Articolo 24 e 34Servizio militare / civile / di protezione civileTipo di servizio | | % del salario |
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Durante la scuola reclute | 80% | Durante il servizio di istruzione e avanzamento | 60% | Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri | 100% | Durante il servizio militare in ferma continuata | 100% per la durata secondo la scala bernese | durante il servizio civile | 80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile | Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG. Articolo 35ContributiFondo paritetico / contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamentoContributi per le spese di esecuzione: Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti: - per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--; - per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese. Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui. Articolo 41bProtezione del lavoro / contro la discriminazioneDisposizioni antidiscriminazioneLe parti contraenti si impegnano affinché nessuno sia discriminato, in particolare in ragione della sua origine, della nazionalità, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Articolo 3
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessualiNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSicurezza sul lavoro / protezione della saluteNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleApprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'etàSubordinazione al CCL: Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL. Recommandations pour les salaires des apprenants (aussi attestation fédérale) en boulangerie, pâtisserie et confiserie (production et vente) à partir de la rentrée 2014: - 1ère année: CHF 800.-- - 2ème année: CHF 900.-- - 3ème année: CHF 1'100.-- - apprentissage complémentaire: CHF 1'200.-- à 1'500.--
Vacanze (confrome alla legge):
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane - Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+eDisdettaTermine di preavvisoScaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:
Anno di servizio | Disdetta |
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Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*) | 7 giorni | Nel 1° anno di servizio | 1 mese | Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi | A partire dal 10° anno di servizio | 3 mesi | *Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto. Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese. I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL. Articoli 9 e 10Protezione contro il licenziamentoNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePartenariato socialeParti contraentiRappresentanza dei lavoratoriHotel & Gastro Union Syna – il sindacatoRappresentanza dei datori di lavorol’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)Organi pariteticiOrgani d'esecuzionePer l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre. Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti: a. esecuzione e stesura del CCL; b. controllo del rispetto del CCL; c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL; d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali; e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori; f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro. La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. … Articolo 40PartecipazioneCongedo per partecipare alle attività sindacaliVi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo. Articolo 24Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personaleNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleDisciplina sui conflittiObbligo della paceI datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto. Articolo 39
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale» Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri» CCL della panetteria-pasticceria-confetteria 2019 (5850 KB, PDF)» Regolamentazione salariale per il personale addetto alla produzione 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (121 KB, PDF)» Regolamentazione salariale per il personale addetto alle vendite 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (107 KB, PDF)» Regolamentazione salariale per il personale addetto ad altre mansioni 2019 panetteria-pasticceria-confetteria (105 KB, PDF)
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